©inTRAlinea & Eva Wiesmann (2011).
"La traduzione giuridica tra teoria e pratica"
inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II

inTRAlinea [ISSN 1827-000X] is the online translation journal of the Department of Interpreting and Translation (DIT) of the University of Bologna, Italy. This printout was generated directly from the online version of this article and can be freely distributed under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0.

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La traduzione giuridica tra teoria e pratica

By Eva Wiesmann (University of Bologna, Italy)

Abstract & Keywords

English: This contribution examines text-internal and text-external factors by which the translation of legal texts differs from the translation of other specialised texts, and asks about competencies of the legal translator. In consideration of the importance these factors hold for legal translation due to their methodological consequences, it is assumed that knowledge of these factors constitutes the necessary theoretical foundation for tackling the translation of legal texts in practice.

Italian: Il presente saggio analizza le peculiarità testuali, pragmatiche e metodologiche che distinguono la traduzione giuridica da altre tipologie di traduzione settoriale e indaga sulle competenze che il traduttore legale deve possedere. In considerazione dell’importanza che tali fattori intra- ed extratestuali assumono sul piano metodologico, la loro conoscenza finisce per costituire il prerequisito teorico imprescindibile per affrontare la traduzione di un testo giuridico nella pratica.

Keywords: legal translation, legal language, translation context, methods of translation, translator competence, translation ressources, traduzione giuridica, linguaggio giuridico, contesto traduttivo, metodi di traduzione, competenze del traduttore legale, risorse di traduzione

1. La traduzione giuridica oggi

Da alcuni anni la traduzione giuridica riscuote un crescente interesse da parte di giuristi, linguisti, traduttologi e professionisti della traduzione a cui fa riscontro un’offerta formativa sempre più diversificata. Lo dimostrano:

  1. i convegni e le giornate di studio organizzati di recente da associazioni di categoria, facoltà di giurisprudenza e scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori: si pensi, ad es., ai convegni su “Interpretazione e Traduzione del Diritto”, “Aspects of Legal Interpreting and Translation” e “The Role of Legal Translation in Legal Harmonisation” organizzati dal 2007 al 2011, il primo dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento (Ioriatti Ferrari 2008), il secondo dall’EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) e il terzo dalla Facoltà di Giurisprudenza di Amsterdam, o al convegno “Tradurre i saperi” e alla giornata di studi “La traduzione in ambito giuridico, economico e finanziario” svoltisi nel 2008 presso la SSLMIT (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) di Forlì (http://www.ssit.unibo.it/SSLMiT/Eventi/2008/11/convegno_tradurre_i_saperi.htm e http://www.ssit.unibo.it/SSLMiT/Eventi/2008/10/conferenza_proz.htm);
  2. le numerose pubblicazioni degli ultimi anni: a dimostrazione di quanto osservato da Šarčević (2006b: 26), ovvero che la traduzione giuridica è “one of the most vital areas of contemporary translation”, in soli sei anni sono state pubblicate, per quanto a mia conoscenza, 16 monografie e raccolte incentrate sulla traduzione giuridica, di cui 6 in Italia, ovvero Jacometti/Pozzo (2006), Cosmai (2007), Ioriatti Ferrari (2007), Ioriatti Ferrari (2008), Megale (2008) e Cavagnoli/Ioriatti Ferrari (2009), e dieci fuori dall’Italia, ovvero Wiesmann (2004), Houbert (2005), Schmidt-König (2005), Pommer (2006), Cao (2007), Sueur (2007), Bocquet (2008), Baigorri Jalón/Campbell (2009), Olsen/Lorz/Stein (2009) e Müller (2010), senza dimenticare i saggi contenuti in riviste specialistiche, raccolte e atti di convegno sui linguaggi specialistici e la traduzione settoriale in generale o (come ad es. Šarčević 2009) sul linguaggio e la comunicazione in ambito giuridico in particolare;
  3. i master, i corsi e i seminari proposti da università, centri e istituti pubblici e privati o da associazioni di categoria: si vedano, sul sito http://offf.miur.it, le università che hanno istituito corsi di laurea che rientrano nella classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato o si consultino i vari portali della formazione a livello nazionale, regionale e provinciale e le homepage delle associazioni di categoria quali AITI (http://www.aiti.org/), ANITI (http://www.aniti.it/) e ANTIMI (http://www.antimi.org/);
  4. le indagini sul mercato della traduzione: si ricordino quella dell’AITI reperibile sul sito http://www.aiti.org/ricerche_mercato.html e quelle recenti della rete OPTIMALE (http://www.translator-training.eu/optimale/index.php);
  5. gli spazi riservati alla traduzione giuridica nell’ambito di iniziative come quella del Laboratorio permanente di Traduzione settoriale del Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture (SITLeC) dell’Università di Bologna (sul sito http://www.disitlec.unibo.it e http://moodle.sslmit.unibo.it/course/view.php?id=376) i cui contributi sono stati raccolti per la prima volta in Maldussi/Wiesmann (2009).

Sulla base delle più recenti pubblicazioni in materia, il presente saggio si propone come una sintesi aggiornata in italiano dei capitoli dedicati alla traduzione giuridica e alle competenze del traduttore legale nella mia monografia Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation (Wiesmann 2004) ed è impostato sulla falsariga della relazione da me tenuta durante la giornata di studi su “La traduzione in ambito giuridico, economico e finanziario” organizzata da Proz.com il 17 e 18 ottobre 2008 alla SSLMIT di Forlì.

L’attenzione si concentrerà sulle peculiarità testuali, pragmatiche e metodologiche che distinguono la traduzione giuridica da altre tipologie di traduzione settoriale e sulle competenze richieste a una figura professionale polivalente come il traduttore legale. Dopo aver illustrato le caratteristiche testuali e pragmatiche, o meglio – detto con Nord (1991) – i fattori intra- ed extratestuali specificatamente rilevanti per la traduzione giuridica e determinanti per il metodo di traduzione si enucleerà l’apporto della teoria alla pratica della traduzione.

2. Peculiarità della traduzione giuridica

Partendo dalla considerazione che ogni traduzione dipende da specifici fattori intra- ed extratestuali (tipo di testo, destinatario, scopo della traduzione, ecc.) e dalla loro combinazione (traduzione di un determinato tipo di testo per un determinato destinatario e per un determinato scopo, ecc.) si può affermare che le peculiarità della traduzione giuridica dipendono essenzialmente dalle caratteristiche del testo giuridico (cfr. 2.1) oggetto della traduzione e dai particolari fattori pragmatici che costituiscono il contesto traduttivo (cfr. 2.2).

2.1 Il testo giuridico

Sul testo giuridico si possono fare almeno sei considerazioni di rilievo per la traduzione giuridica. La prima è che il testo giuridico, contrariamente ai testi specialistici di altri domini, può avere essenzialmente due funzioni, riconducibili alla distinzione tra prescrizione (Vorschreiben) e descrizione (Beschreiben) operata, con riferimento alle funzioni della norma giuridica, da Kelsen (1979: 76). Si tratta della funzione performativa di testi quali leggi, sentenze, contratti, ecc. e della funzione informativa di testi ascrivibili soprattutto alla dottrina, alle quali Šarčević si riferisce come regulatory e informative (1997: 11) e, appunto, come prescriptive e descriptive (2006b: 26).

Il testo di tipo performativo – e siamo alla seconda considerazione – è il testo giuridico per eccellenza. Si tratta di un testo vincolante i cui autori, contrariamente ai medici, agli ingegneri o agli storici, non parlano di diritto quale materia, ma agiscono giuridicamente nel senso che i loro testi producono gli effetti giuridici previsti dal diritto quale istituzione. I testi performativi sono dunque enunciati del diritto che, secondo Oppenheim (1994: 60) richiamato in Garzone (2007: 196), vanno distinti dalle affermazioni sugli enunciati del diritto. Secondo Wiesmann (2004: 84) sono vincolanti in senso stretto tutti i testi performativi che costituiscono il punto di riferimento essenziale per l’applicazione del diritto, ovvero i testi normativi nazionali (leggi, decreti, ecc.), sovranazionali (regolamenti, direttive, ecc.), internazionali (trattati, convenzioni, ecc.) e transnazionali (principi della lex mercatoria appositamente convenuti, ecc.), mentre sono vincolanti in senso lato tutti i testi performativi riferiti a norme giuridiche o basati su esse, con i quali, ad es., si definiscono delle cause, si stabiliscono delle regole tra privati o si esercitano dei diritti.

In terzo luogo si può affermare che il testo giuridico è sempre legato a un ordinamento giuridico che può essere nazionale (come nel caso dell’Italia), sovranazionale (come nel caso del diritto comunitario), internazionale (come nel caso del diritto internazionale) o transnazionale (come nel caso della lex mercatoria considerata da Teubner (1997: 3) “the most successful example of global law without a state” e codificata, ad es., negli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts e nei Principles of European Contract Law) e che costituisce il sistema di riferimento per il linguaggio giuridico, il quale è a sua volta system-bound (de Groot/Rayar 1996: 205). “Quando è in questione la frontiera della lingua giuridica”, afferma infatti Sacco (2008: 7) “la frontiera linguistica naturale non è tutto, conta l’autorità (il capriccio, la storia) di chi edifica le leggi e, più latamente, il diritto”. Mentre un testo di tipo informativo scritto in italiano e pubblicato in Italia può trattare, ad es., in maniera comparativa degli istituti del diritto inglese e di quello italiano e avere, di conseguenza, dei legami con più di un ordinamento giuridico, lo stesso non vale per il testo performativo che si configura, in aggiunta, come il prodotto di una cultura giuridica anch’essa nazionale, sovranazionale o internazionale ed eventualmente anche transnazionale.

La quarta considerazione che si può fare sul testo giuridico è che esso è parte integrante di un universo di testi giuridici tra i quali esistono delle interrelazioni particolarmente strette. I testi della dottrina, come quelli della pratica del diritto, citano e rinviano ai testi normativi e a quelli dell’applicazione del diritto; i testi normativi, a loro volta, contengono riferimenti agli articoli di altre leggi e ad altri articoli della stessa legge. Come sottolinea Pommer (2006: 26), la citazione di testi della giurisprudenza e della dottrina dominanti da parte di giuristi e operatori del diritto serve a dare legittimazione alla propria argomentazione.

In quinto luogo, dei testi giuridici delle quattro categorie che si possono individuare in base all’attività svolta da giuristi e operatori del diritto (testi normativi, dell’applicazione del diritto, della pratica del diritto, della dottrina) (Wiesmann 2004: 63-66) si può dire che sono quasi sempre delle entità linguistiche complesse anche se, contrariamente ad altri testi specialistici, non è tanto la veste linguistica a conferire giuridicità al testo quanto la sua qualificazione come giuridico da parte degli operatori del diritto e la sua legittimazione attraverso l’ordinamento giuridico senza il quale non esisterebbe (Busse 2001: 663).

Come ultima considerazione occorre sottolineare che ogni testo giuridico che si configura come entità linguistica complessa e prodotto di una cultura giuridica ricorre a mezzi linguistici a loro volta peculiari e culture-bound (Peruginelli 2008: 19) quali soprattutto la terminologia e la fraseologia.

Un atto di citazione italiano, ad es., può essere classificato come un testo performativo a) legato all’ordinamento giuridico italiano, b) interrelato con altri testi giuridici appartenenti, almeno in prevalenza, a quell’ordinamento giuridico nazionale, c) contraddistinto da una notevole complessità linguistica, la quale si manifesta a livello sintattico e semantico, e d) caratterizzato dal ricorso ai mezzi linguistici tipici del linguaggio giuridico.

Il legame con l’ordinamento giuridico italiano si concretizza in particolare tramite i riferimenti normativi, innanzitutto al Codice Civile e al Codice di Procedura Civile (ad es. con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.), e l’indicazione del giudice di pace o del tribunale di competenza (ad es. Tribunale civile di Forlì). Oltre alle prescrizioni di forma contenute nell’art. 163 c.p.c., il quale stabilisce il contenuto essenziale dell’atto di citazione, questo legame comporta il ricorso a una veste linguistica convenzionale (Wiesmann 1999: 161-169) che si manifesta, ad es., nella struttura a frase unica (Il Sig. [...] premesso che [...] cita il Sig. [...] a comparire avanti al Tribunale civile di [...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni) o nell’uso di espressioni ellittiche (con vittoria di spese e competenze). La funzione performativa dell’atto di citazione si realizza nella proposizione della domanda giudiziale da parte dell’attore e nella citazione del convenuto. Le interrelazioni con altri testi si palesano non soltanto nei riferimenti normativi, ma anche nelle citazioni di sentenze e testi della dottrina a sostegno delle conclusioni formulate e dei provvedimenti che si vogliono ottenere. La complessità linguistica, infine, è di tipo sintattico laddove si esprime tramite la lunghezza e l’articolazione delle frasi (numerosi, ma non tutti, gli atti di citazione che ricorrono alla frase unica) e di tipo semantico le cui spie sono l’alta densità informativa dovuta non soltanto ai concetti, ma anche a frasi e/o espressioni ellittiche, compatte (in quanto caratterizzate da un alto numero di nominalizzazioni) o implicite (dietro ai quali si celano informazioni presupposte come note). Basti pensare a un concetto come inadempimento (Galgano 2004: 205-211) o a frasi e/o espressioni come a) con vittoria di spese e competenze (con la quale l’attore chiede che al convenuto sia accollato il pagamento delle spese e delle competenze), b) la giurisprudenza, del resto, è costante nell’affermare il principio della risarcibilità, in casi come quello in esame, dell’interesse positivo, ossia della lesione dell’interesse all’esecuzione del contratto (grassetto e sottolineatura miei) (contraddistinta non soltanto da nominalizzazioni, ma anche dai nessi sintattici poco chiari tra risarcibilità e dell’interesse positivo da una parte e, soprattutto, tra quello e della lesione dell’interesse all’esecuzione del contratto dall’altra) e c) in via preliminare [...] – nel merito [...] – in via istruttoria [...] (con la quale si articolano le conclusioni dell’attore).

La particolarità dei mezzi linguistici si concretizza in primo luogo nella terminologia i cui tratti più manifesti sono i seguenti:

  1. I termini giuridici esprimono concetti legati all’ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale, internazionale o transnazionale) di riferimento. Il regolamento del potere esecutivo italiano si distingue dal regolamento comunitario, così come i concetti di residenza differiscono a livello nazionale e internazionale, ad es. nella convenzione sulla doppia imposizione tra Italia e Francia (http://www.fiscooggi.it/files/immagini_articoli/fnmold/francia-it.pdf), e i concetti di contract a livello nazionale e transnazionale, ad es. nei Principles of European Contract Law (Antoniolli/Veneziano 2005: 87).[1]
  2. Gran parte della terminologia appartiene sia al linguaggio giuridico che alla lingua comune (si pensi, ad es., all’affitto inteso in senso giuridico come “locazione di una cosa produttiva” e in senso comune come “canone di locazione”) e un numero sempre maggiore di termini (ad es. fonti energetiche rinnovabili, biomasse o centrali ibride definiti nel Decreto Legislativo n. 387/2003) appartiene sia al linguaggio giuridico che ad altri linguaggi specialistici (cfr. Soffritti 2002).
  3. La terminologia giuridica riguarda da una parte “il mondo delle norme e il modo del loro operare” (Belvedere 2000: 558), dall’altra parte in essa “si riflette un complesso intreccio di realtà giuridiche ed extragiuridiche” (Belvedere 2000: 557) che si manifesta in “termini normativi” come contratto il cui uso “richiede un previo accertamento del rapporto esistente tra una realtà di fatto ed una o più norme giuridiche” (Belvedere 2000: 558), ma anche in “termini fattuali” come gravidanza che possono essere usati “senza bisogno di verificare la loro corrispondenza ad una previsione normativa” (Belvedere 2000: 558).
  4. Alla precisione di molti termini (si pensi al contratto definito all’art. 1321 del Codice Civile come “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”) fa da contrappeso l’indeterminatezza di tanti altri che si palesa in fenomeni quali la polisemia e soprattutto la vaghezza che, in ambito normativo, è funzionale all’evoluzione del diritto in quanto “può consentire un più facile adattamento della disciplina legislativa a una realtà variegata e mutevole nel tempo” (Belvedere 2000: 562).[2] Mentre la vaghezza è presente in termini quali buona fede, ma anche in espressioni come ordinaria diligenza, buon costume e con i mezzi linguistici più idonei (Luzzati 1990: 299-302), la polisemia si manifesta in termini come fallimento il cui primo significato è quello di “procedura giudiziaria attivata in caso di insolvenza”, il secondo quello di “imprenditore in fallimento” presente nella frase delego a rappresentare e difendere il Fallimento nel presente procedimento.[3]

Ciò che contraddistingue invece la fraseologia giuridica è in primo luogo il fatto di essere soggetta a norme o, in maniera meno vincolante, a convenzioni. La dicitura obbligatoria su assegni bancari o postali di importo pari o superiori a 1.000,00 €, pena la nullità, è infatti non trasferibile e non intrasferibile e la formula con la quale si esprime solitamente, ma non obbligatoriamente, nelle procure che gli atti compiuti dal procuratore si intenderanno validamente ed efficacemente autorizzati è con promessa di rato e valido. Dalle formule abitudinarie Rega (2000: 451) distingue le formule rituali fra le quali rientrano quelle suggestive come il giuramento (consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro …).

In secondo luogo si può dire che il fatto di poter usare o meno una collocazione al posto di un’altra o di poter o non poter usare indistintamente due collocazioni può dipendere sia da fatti linguistici che da fatti giuridici (Wiesmann 2004: 324). Effettuare conferimenti può infatti essere sostituito nella maggior parte dei contesti da eseguire conferimenti ed eventualmente anche da compiere conferimenti, mentre espletare conferimenti non è una collocazione che fa parte del linguaggio giuridico italiano. La collocazione risolvere un contratto, invece, non può in alcun caso essere sostituita dalla collocazione disdire un contratto essendo la risoluzione un istituto previsto in caso di vizio funzionale del contratto, ad es. l’inadempimento, e la disdetta un istituto che serve a impedire il rinnovo di un contratto di durata.

In terzo luogo, la stabilità delle espressioni fraseologiche è spesso una stabilità relativa (cfr. Kjær 2007) nel senso che una collocazione, ad es., che è stabile in un contesto, può non esserlo in un altro. Mentre dalle ricerche condotte da Kjær sul linguaggio giuridico tedesco emerge che la maggiore stabilità si riscontra nei testi normativi e in quelli dell’applicazione e della pratica del diritto, contrariamente ai testi della dottrina che sono caratterizzati da maggiore variabilità, si può notare che la fraseologia del linguaggio giuridico italiano è generalmente permeata da una maggiore variabilità, seppur si riscontrino delle differenze d’uso legate ai vari contesti. Nel diritto processuale civile, ad es., sollevare eccezioni è la collocazione più frequente nei testi della pratica del diritto, mentre non viene mai usata nei testi normativi dove si ricorre con maggiore frequenza alla collocazione proporre eccezioni (Wiesmann 2009: 66).

Fra le altre peculiarità linguistiche che possono essere generalizzate o essere legate a determinati settori del diritto o tipologie testuali si annoverano:

  1. gli stereotipi sintattici elencati da Mortara Garavelli (2001: 155-171), quali, ad es., l’anteposizione del verbo al soggetto in frasi principali (In conclusione, quindi, non può questa Corte accogliere il ricorso), l’anteposizione dell’aggettivo al nome (l’impugnata sentenza) e la frequenza e la posizione degli avverbiali strumentali (il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta);
  2. lo stile nominale particolarmente marcato e le espressioni della performatività a cui accenna Garzone (2007: 221-225);
  3. gli arcaismi come meco (al posto di con me) di uso letterario o quale/quali come relativo anteposto a un nome (quale atto leggo ai comparenti) (Mortara Garavelli 2006: 88-90);
  4. i brocardi e i latinismi come inadimplenti non est adimplendum (il principio, riferito all’art. 1460 del Codice Civile, secondo il quale all’inadempiente non è dovuto l’adempimento) (cfr. Bertozzi 2009);
  5. gli anglicismi (welfare), nominati da Pierucci (2009: 192), che cominciano a irrompere nel linguaggio giuridico;
  6. gli acronimi (G.I.) e le abbreviazioni (dom.to in) e così via.

2.2 Il contesto traduttivo

Quanto ai fattori pragmatici che formano il contesto traduttivo e la cui attenta analisi preliminare, oltre a quella del testo da tradurre, è indispensabile per ogni traduzione professionale, va notato che la traduzione giuridica si distingue per l’incidenza di fattori che non si rilevano in nessun altra tipologia di traduzione settoriale, ovvero gli ordinamenti giuridici coinvolti nella traduzione (cfr. 2.2.1), lo status – ovvero il valore – giuridico del testo tradotto rispetto all’originale (cfr. 2.2.2) e il diritto applicabile contrattualmente stabilito dalle parti provenienti da ordinamenti giuridici differenti (cfr. 2.2.3).

Fa infatti differenza se si traduce uno statuto societario italiano nel linguaggio giuridico tedesco della Germania (due ordinamenti coinvolti) o dell’Alto Adige (un solo ordinamento coinvolto), se si traduce una sentenza francese nel tedesco della Germania per permettere a un tedesco coinvolto nel processo di capirne il contenuto (status giuridico differente di originale e traduzione) o un regolamento comunitario francese nel tedesco comunitario per creare degli atti normativi plurilingui parimenti applicabili (stesso status giuridico di entrambi i testi) o se l’oggetto di una traduzione dall’italiano in spagnolo è un contratto in cui si stabilisce che il diritto applicabile sia quello italiano o un contratto che prevede che il diritto applicabile sia quello spagnolo.

I fattori testuali e pragmatici che incidono sulla traduzione giuridica, o meglio sul metodo di traduzione di un dato testo giuridico, sono sintetizzati come segue (Wiesmann 2004: 83):

Di ognuno di questi fattori, non per ultimo dello scopo della traduzione giuridica (cfr. 2.2.4), verranno enucleate in seguito le particolarità che il traduttore legale deve conoscere al fine di operare delle scelte metodologiche adeguate (cfr. 2.3).

2.2.1 Ordinamenti giuridici coinvolti e destinatario della traduzione

Uno dei fattori pragmatici a cui va attribuito il maggiore peso nella traduzione giuridica è quello che riguarda gli ordinamenti giuridici coinvolti e a cui si ricollega la distinzione, operata da Wiesmann (2004: 121-123), tra rechtssystemübergreifende Übersetzung o traduzione giuridica interculturale (nel caso di due ordinamenti coinvolti, come l’Italia e la Francia o l’ordinamento common law e l’ordinamento civil law coesistenti in Canada), rechtssysteminterne Übersetzung o traduzione giuridica intraculturale in senso stretto (nel caso di un solo ordinamento coinvolto, come l’Italia, la Svizzera o il Belgio) e beschränkt rechtssysteminterne Übersetzung o traduzione giuridica intraculturale in senso lato (nel caso in cui, oltre a un ordinamento sovranazionale, internazionale o transnazionale che costituisce il sistema di riferimento primario, sono coinvolti anche degli ordinamenti nazionali che costituiscono i sistemi di riferimento secondari; è il caso, ad es., del diritto comunitario e degli ordinamenti giuridici dei membri dell’Unione europea). Diversa è la distinzione operata da Cao (2007: 10-12) che, in base allo scopo della traduzione, distingue tra “legal translation for normative purpose”, “legal translation for informative purpose” e “legal translation for general legal or judicial purpose”.

Prima di iniziare con la traduzione, il traduttore dovrà dunque accertare se la traduzione è di tipo inter- o intraculturale, ovvero dovrà informarsi da quale ordinamento giuridico proviene il destinatario per cui dovrà tradurre. Da quanto detto sul linguaggio e sul testo giuridico (cfr. 2.1), le differenze tra i diversi tipi di traduzione appaiono sostanziali. Nel caso della traduzione interculturale il traduttore dovrà affrontare delle differenze a livello concettuale e testuale che sono tanto più grandi quanto sono distanti tra di loro gli ordinamenti giuridici coinvolti nella traduzione e quanto meno “internazionali” sono i settori del diritto interessati. Si pensi, ad es., alle differenze più rilevanti tra gli ordinamenti di common law e di civil law e a quelle meno rilevanti all’interno degli ordinamenti che risalgono al diritto romano o, all’interno del civil law, alle maggiori differenze nel settore del diritto processuale e a quelle di minore entità nel settore del diritto commerciale (cfr. anche Pommer 2006: 40-41). Più o meno grandi sono di conseguenza anche le differenze tra le conoscenze del destinatario del testo di partenza, da una parte, e del destinatario del testo di arrivo, dall’altra, che il traduttore dovrà colmare nella misura in cui le conoscenze possedute dal destinatario dell’originale mancano al destinatario della traduzione. Secondo Snel Trampus (1989: 114) è infatti

indispensabile [...] che le relazioni tra le espressioni linguistiche ed i concetti espressi nella LP [lingua di partenza] vengano adeguate a quelle proprie del potenziale conoscitivo del destinatario della traduzione, affinché egli possa stabilire da un lato eventuali analogie fra il sistema giuridico di partenza e quello di arrivo e dall'altro riconoscere eventuali diversità.

Le differenze concettuali e i relativi problemi di equivalenza costituiscono l’argomento maggiormente trattato da chi si occupa di traduzione giuridica. Infatti, come nota Šarčević (2006b: 27), “the conceptual incongruity of legal systems poses the greatest challenge to legal translators”.

Il problema teorico è quello di stabilire i criteri che permettano di determinare il grado di equivalenza dei concetti. Šarčević (1997: 242-247), ad es., propone tre criteri: structure/classification, scope of application e legal effects. Con structure ella si riferisce all’appartenenza dei concetti allo stesso settore del diritto, con classification alla medesima posizione occupata dai concetti nel sistema concettuale, con scope of application all’estensione del concetto e la relativa attribuzione a un numero maggiore o minore di referenti e con legal effects agli effetti giuridici collegati al concetto. Il problema pratico è quello di valutare, in assenza di equivalenti pieni[4], quali termini della lingua giuridica di arrivo possono fungere da traducenti e per quali termini della lingua giuridica di partenza si debba ricorrere a una soluzione alternativa, ovvero a un procedimento traduttivo (cfr. 2.3).

Prendendo come esempio la traduzione di un atto di citazione italiano per un destinatario della Germania, si pone in primis il problema della resa del concetto di atto di citazione. L’ordinamento giuridico tedesco prevede, infatti, due atti distinti, uno con il quale l’attore propone la domanda giudiziale (Klageschrift) e un altro con il quale si cita il convenuto (Ladung). In presenza di questa situazione di equivalenza parziale appare adeguata la traduzione di atto di citazione con il neologismo Klage- und Ladeschrift.

Sulla questione di come affrontare le differenze esistenti a livello testuale, le pubblicazioni in merito trattano il problema per lo più con riferimento a singole tipologie testuali e coppie di lingue giuridiche. Si pensi, ad es., a Rega (1997) e Ballansat (2000) che si occupano rispettivamente della traduzione di sentenze dall’italiano e dal francese in tedesco, a Garzone (2002) che discute la traduzione di convenzioni internazionali dall’inglese in italiano o a Cosmai (2004) che analizza la traduzione degli atti di diritto primario dell’Unione europea nelle lingue ufficiali.

Al fine di stabilire in che misura il traduttore possa adottare le convenzioni testuali della cultura di arrivo e in che misura invece debba mantenere quelle della cultura di partenza, Snel Trampus (1989) e Wiesmann (1999) hanno cercato di enucleare delle regole applicabili ai testi del diritto processuale civile presi in esame (atti processuali di parte e sentenza nel caso di Snel Trampus, atto di citazione nel caso di Wiesmann), ma potenzialmente valide anche per la traduzione giuridica interculturale di altri testi giuridici. In presenza di diversità relative alla macrostruttura (si pensi, ad es., alla posizione inversa della motivazione e del dispositivo nelle sentenze italiane e tedesche), conclude Snel Trampus (1989: 155), le convenzioni testuali della cultura di arrivo possono essere adottate “quasi esclusivamente a livello della micro-struttura e a quello linguistico-stilistico”. Wiesmann (1999: 174-175), dal canto suo, afferma che nella questione del ricorso alle convenzioni testuali della cultura di arrivo da parte del traduttore incide anche la misura in cui i mezzi linguistici sono legati alla macrostruttura del testo di partenza. Mentre la frase unica degli atti di citazione italiani, essendo legata dalla macrostruttura, potrà al limite essere spezzata, ma non sostituita dalle convenzioni testuali che caratterizzano la Klageschrift o la Ladung tedesca (perché legate a una macrostruttura diversa), è invece possibile una traduzione di mezzi linguistici slegati dalla macrostruttura, come, ad es., l’espressione ellittica (con vittoria di spese e competenze) usata nelle conclusioni formulate dall’attore, ricorrendo ai mezzi linguistici che nella Klageschrift tedesca assumono la medesima funzione, ovvero l’indicativo presente (Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits).

Quando il traduttore ha invece a che fare con la traduzione giuridica intraculturale in senso stretto disporrà di una terminologia, ed eventualmente anche dei testi di riferimento, a cui attenersi. Nel caso, ad es., dell’Italia, la terminologia di riferimento è quella approvata dalla Commissione Paritetica di Terminologia (TerKom) e precedentemente passata al vaglio dai collaboratori dell’Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell’Accademia Europea di Bolzano (Eurac) il quale, mettendo a confronto i concetti del diritto italiano, tedesco, austriaco e svizzero, svolge il lavoro propedeutico alla fase di normazione e lo rende poi disponibile in Bistro, il Sistema informativo per la terminologia giuridica (http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/preindex.it) (cfr. Ralli 2009). In presenza di un ordinamento nazionale plurilingue il problema dell’equivalenza dei concetti non esiste dal momento che i termini delle lingue giuridiche coinvolte sono riferiti sempre allo stesso concetto. Il concetto di “atto con efficacia di legge formale emanato dal Governo in base ad una delega legislativa del Parlamento”, ad es., è espresso in italiano dal termine decreto legislativo e in tedesco dal termine gesetzesvertretendes Dekret, il quale, mentre in Alto Adige è ufficialmente sancito, sarebbe difficilmente proponibile nell’ambito di una traduzione giuridica interculturale rivolta a un destinatario proveniente dall’ordinamento giuridico tedesco. Rispetto ai termini, il cui uso diventa obbligatorio dopo la normazione (Zanon 2008: 53), i testi raccolti nei formulari bilingui del diritto non hanno alcun grado di obbligatorietà ma tutt’al più un effetto normativo nella misura in cui il loro uso da parte degli operatori del diritto si ripercuote sulle convenzioni testuali.

Nel caso della traduzione giuridica intraculturale in senso lato la situazione è complicata dalla copresenza di due sistemi di riferimento, ad es. uno sovranazionale con la sua terminologia da una parte e altri nazionali con la loro terminologia dall’altra. La traduzione di testi del diritto sovranazionale plurilingue, come ad es. quelli del diritto comunitario, è infatti solo parzialmente paragonabile a quella della traduzione di testi del diritto nazionale plurilingue. Seppur esistano dei concetti comunitari espressi da tanti termini quante sono le lingue ufficiali dell’Unione europea, il diritto comunitario, come ricorda Šarčević (2006a: 135) citando Schübel-Pfister (2004: 115), è un ordinamento giuridico in evoluzione ancora privo di un sistema concettuale completo e unitario[5] i cui testi contengono ancora molti termini di provenienza nazionale e appartenenti alle lingue giuridiche padroneggiate dai relativi autori. In presenza di un termine nazionale, quindi, il traduttore dovrà dapprima verificare l’esistenza di un concetto equivalente e successivamente valutare la sua adeguatezza nel contesto europeo (Šarčević 2006a: 139-141). Questa operazione è resa più complicata dal fatto che il traduttore deve risalire all’ordinamento nazionale da cui proviene il termine in questione e accertarsi se sia stato effettivamente usato con il suo significato originale o con un nuovo significato comunitario emerso dalle interpretazioni date al concetto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (Šarčević 2006a: 141-142).

2.2.2 Tipo di testo e status giuridico della traduzione

Un altro fattore pragmatico importante e peculiare della traduzione giuridica è lo status giuridico inteso come valore giuridico strettamente legato alla performatività del testo. Tale valore può essere assunto o dall’originale o dal testo tradotto oppure, infine, da entrambi i testi quando originale e traduzione sono considerati di pari livello e ugualmente vincolanti e rilevanti ai fini dell’interpretazione (Wiesmann 2004: 141-142). Mentre nel caso dei testi di tipo informativo l’originale e la traduzione hanno lo stesso rango a livello linguistico[6], in quello dei testi di tipo performativo lo status giuridico del testo tradotto rispetto all’originale può essere uguale o diverso.

All’interno dello stesso ordinamento giuridico nazionale, sovranazionale, internazionale o transnazionale la traduzione ha spesso lo stesso status giuridico dell’originale, in caso di coinvolgimento di due ordinamenti giuridici nazionali, invece, solo la traduzione di contratti può assumere una rilevanza ai fini interpretativi. Essa è rilevante, infatti, per l’interpretazione della volontà delle parti. Perché questo accada, bisogna tuttavia che ci siano i seguenti presupposti: deve essere stato firmato solo l’originale del contratto e non ci deve essere la clausola sul testo che fa fede prevista, invece, nei contratti firmati in entrambe le lingue (Wiesmann 2004: 147). In aggiunta, come ricorda Cao (2007: 11),

in a non-English speaking country, contracts sometimes may stipulate that the versions of the contract in the official language of the country and English are both authentic, even though the language of the court and the country does not include English.

Negli ordinamenti nazionali plurilingui vanno distinti, con riferimento alla traduzione di testi normativi, due casi: a) la redazione delle leggi in una lingua ufficiale e la successiva traduzione nelle altre lingue ufficiali, b) la coredazione delle leggi nelle lingue ufficiali dell’ordinamento giuridico. In Italia, ad es., il Codice Civile del 1942 è stato redatto in italiano e tradotto in tedesco nel 1987, in seguito allo statuto di autonomia dell’Alto Adige del 1972. Anche in Svizzera si è ricorsi in passato a questa pratica della redazione in una lingua e della successiva traduzione nelle altre. Il Codice Civile del 1907 (http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/index.html), infatti, è stato prima redatto in tedesco per poi essere tradotto in francese e italiano (Šarčević 1997: 36). Oggi invece, almeno per le versioni in tedesco e francese, si ricorre alla coredazione delle leggi (Ballansat/Perrin 2007: 261), una prassi seguita anche in Canada (Beaudoin 2007: 174). La traduzione, e più ancora la coredazione delle leggi nelle lingue ufficiali, presuppone una stretta collaborazione interdisciplinare dal momento che l’intento è quello di creare delle leggi plurilingui, facenti in genere ugualmente fede, che garantiscano un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

Pur essendo l’intento lo stesso, negli ordinamenti sovranazionali plurilingui come il diritto comunitario[7] non si ricorre alla pratica della coredazione degli atti normativi, bensì alla loro traduzione, per lo più dall’inglese e dal francese, svolta dai traduttori del Consiglio dell’Unione europea con la successiva revisione da parte dei giuristi-linguisti della stessa istituzione (Cosmai 2007: 81-82). Tuttavia, pur trattandosi di fatto di traduzioni, l’“architettura politico-istituzionale comunitaria si basa su un assunto teorico stando al quale ogni testo normativo viene redatto in modo collegiale nelle 23 lingue ufficiali, e non tradotto [...]” (Cosmai 2007: 11) (corsivo nell’originale) con la conseguenza pratica che tutti i testi fanno ugualmente fede.

Nel diritto internazionale la situazione si fa notevolmente più complessa. Nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 si distingue, infatti, tra text (testo autentico o autenticato) e version (versione o traduzione ufficiale) (http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf). Lo status giuridico che la traduzione può assumere è dunque a) quello di un testo autentico o autenticato (nel caso della stessa Convenzione di Vienna è il caso dei testi in cinese, spagnolo, francese e russo considerati allo stesso livello del testo inglese),[8] b) quello di una versione o traduzione ufficiale o c) quello di una traduzione non ufficiale (è il caso della traduzione italiana della Convenzione di Vienna).

Quando a un trattato aderiscono degli Stati la cui lingua comune è la stessa, mentre le lingue giuridiche sono differenti (è il caso della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata, tra l’altro, da Germania, Austria e Svizzera) si può ricorrere a una traduzione concordata (nel caso citato come esempio, per tutti gli Stati di lingua tedesca) (cfr. König 1999). In ogni caso, come per le traduzioni nell’ambito degli ordinamenti nazionali plurilingui e anche per quelle nell’ambito del diritto transnazionale, è necessario un lavoro interdisciplinare per garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

2.2.3 Diritto applicabile

Quando la traduzione di un contratto vede coinvolti due ordinamenti giuridici nazionali, il diritto applicabile può essere generalmente oggetto di pattuizione tra le parti. Il diritto contrattuale e il diritto commerciale, infatti, attribuiscono alle parti (prendiamo come esempio il caso di un agente italiano e un preponente tedesco come parti di un contratto di agenzia) la facoltà di scegliere come diritto applicabile, a prescindere dalla lingua in cui è scritto il contratto (italiano, tedesco o, ad es., inglese), il diritto di una delle due parti (nel caso di specie il diritto italiano o il diritto tedesco) o di ricorrere, ad es., agli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Wiesmann 2004: 136-137). Anche se difficilmente si stabilisce, in presenza di un contratto redatto in italiano e tradotto in tedesco, che il diritto applicabile debba essere quello tedesco (si veda tuttavia il caso e le sue conseguenze sul piano metodologico affrontati in Wiesmann 2012), succede sempre più spesso che il diritto italiano o tedesco debba essere applicato a un contratto scritto in inglese.

Inoltre è pensabile che la parte tedesca, ad es., si faccia proporre delle clausole contrattuali da un suo avvocato tedesco che vengono tradotte in italiano per far parte del contratto redatto in italiano. In quest’ultimo caso, quando il diritto applicabile è quello italiano, il testo che fa fede è, per quanto riguarda tali clausole, una traduzione. Essendo il diritto applicabile uno dei fattori pragmatici maggiormente determinanti per le scelte metodologiche del traduttore (cfr. 2.3) che prenderà come riferimento il linguaggio giuridico dell’ordinamento le cui norme sono pattuite come applicabili, un caso come quello citato ha innanzitutto delle notevoli ricadute a livello terminologico che saranno illustrate sulla base del seguente esempio tratto dalla mia pratica professionale.

Da eine Rückgabe der Bürgschaft von Herrn ___ gegenüber der ___ für die Verbindlichkeit von Frau ___ anlässlich des Kaufes der Immobilie in ___ (___) derzeit nicht möglich ist, bestellt Frau ___ an dem ihr gehörenden Anteil und dem in dieser Urkunde erworbenen Anteil an der vorbezeichneten Wohnung eine Grundschuld/Hypothek in Höhe von ___ Euro für Herrn ___ und bewilligt und beantragt deren Eintragung in das Grundbuch auf ihre Kosten. Herr ___ ist verpflichtet, die Grundschuld/Hypothek nach Rückgabe der Bürgschaft durch die ___ löschen zu lassen. Alle insoweit anfallenden Kosten (v.a. Notar, Grundbuch) trägt Frau ___. (grassetto mio)

Questa clausola, redatta da un avvocato tedesco per essere inserita, una volta tradotta, in un contratto di compravendita da stipularsi tra il suo cliente tedesco e una signora italiana, è stata tradotta in considerazione del fatto che il diritto applicabile doveva essere quello italiano. Mentre si sarebbe dovuto trovare una soluzione traduttiva per la distinzione tra Grundschuld e Hypothek, sconosciuta al diritto italiano, se il diritto applicabile fosse stato il diritto tedesco, in questo caso il problema poteva essere facilmente risolto rendendo Grundschuld/Hypothek con il solo termine ipoteca.

2.2.4 Scopi della traduzione giuridica

Partendo dal presupposto che il diritto, oltre a essere un sistema di regole, è anche un’istituzione e che la traduzione è più o meno legata al relativo contesto istituzionale, si può distinguere tra scopi istituzionali, scopi para-istituzionali e scopi non-istituzionali della traduzione giuridica (cfr. Wiesmann 2004: 90-116).

Come scopi istituzionali possono essere considerati tutti i casi in cui lo scopo della traduzione è quello di creare, costituire, applicare e far valere il diritto. Si segnalano in particolare:

  1. la traduzione delle norme di un ordinamento nazionale o sovranazionale plurilingue o delle norme di diritto internazionale e transnazionale al fine della creazione e/o applicazione delle norme nello Stato o negli Stati interessati e della diffusione della conoscenza delle norme che costituiscono il sistema di riferimento di chiunque sia soggetto alle norme in questione: si pensi, ad es., alla traduzione o coredazione delle leggi svizzere e alla traduzione degli atti normativi comunitari;
  2. la traduzione delle norme straniere per rendere possibile l’applicazione del diritto straniero in uno Stato: mentre Laborde (2007: 273-275) chiarisce i presupposti dell’applicazione di norme straniere da parte del giudice francese, Favre (1999: 17) riporta il caso di un testamento portoghese eseguito in Svizzera secondo il diritto portoghese;
  3. la traduzione di leggi e bozze di leggi elaborate in uno Stato per rendere possibile la creazione di un testo di legge da parte di un altro Stato: Weisflog (1996: 59-60) cita il caso della bozza di una legge tributaria elaborata a cura del Ministero degli Interni della Germania per gli Stati del Centro ed Est Europa, tradotta prima in inglese o poi nelle lingue ufficiali degli Stati interessati;
  4. la traduzione di sentenze straniere al fine del loro riconoscimento e della loro esecuzione in uno Stato;
  5. la traduzione di tutti gli atti utili ai fini probatori;
  6. la traduzione di certificati di garanzia validi in uno Stato al fine di permettere la loro estensione in un altro Stato (Obenaus 1995: 250-253).

Al contrario, per scopi non-istituzionali si intendono quelli in cui la traduzione viene effettuata per interesse scientifico, politico, economico, sociale o altro e in tutti i casi in cui si tratta di fornire delle informazioni su norme, sentenze e quant’altro riguarda il diritto straniero.

Degli scopi para-istituzionali della traduzione giuridica, infine, fa parte la traduzione di ogni testo legato al diritto straniero che serve a informare gli interessati di una situazione giuridica che li riguarda. Ne costituisce un esempio la traduzione di un atto di citazione straniero per un convenuto.

2.3 Metodi della traduzione giuridica e procedimenti traduttivi

I fattori sopra esaminati, che costituiscono il contesto traduttivo, incidono sulla traduzione giuridica nel senso che dalla loro combinazione dipende il metodo di traduzione inteso come macrostrategia traduttiva che riguarda il testo nel suo complesso. Va notato, inoltre, che esistono delle correlazioni tra i singoli fattori e i quattro metodi che si possono ipotizzare con riferimento alla traduzione giuridica. Si tratta a) della traduzione straniante (verfremdende Übersetzung), b) della traduzione naturalizzante (einbürgernde Übersetzung), c) della traduzione rielaborativa (Bearbeitung) e d) della coredazione (Koredaktion) (Wiesmann 2004: 75-79).

Dai metodi di traduzione, che meriterebbero un approfondimento che esula tuttavia dal taglio dato a questo saggio, si distinguono i procedimenti traduttivi intesi come microstrategie di traduzione riferite a singole porzioni di testo le quali possono consistere anche in elementi lessicali (Schreiber 1993: 54). Ne consegue che laddove i metodi sopraelencati non fossero prevalenti possono configurarsi come procedimenti.

Mentre la traduzione documentaria e la traduzione strumentale, distinte da Nord (1999: 142-143) e applicate alla traduzione giuridica da Megale (2008: 143-144), dipendono essenzialmente dall’incarico traduttivo, determinato da fattori legati esclusivamente alla cultura di arrivo quali, innanzitutto, i destinatari della traduzione, la traduzione straniante e la traduzione naturalizzante riferite alla traduzione giuridica dipendono da fattori sia extra- che intratestuali che non sono perciò legati solo alla cultura di arrivo. Sia lo straniamento che la naturalizzazione possono operare a tutti i livelli della struttura linguistica e tengono conto delle aspettative del destinatario che, nell’ambito della traduzione giuridica, è in primo luogo l’esperto (Wiesmann 2004: 128-133). Se a determinare il metodo della traduzione straniante o della traduzione naturalizzante è il contesto traduttivo, la misura rispettivamente dello straniamento e della naturalizzazione dipende da un insieme di fattori tra cui si annoverano il grado di equivalenza dei concetti, i condizionamenti determinati dalla macrostruttura e il grado di corrispondenza funzionale dei mezzi linguistici convenzionali (cfr. 2.2.1). Un esempio per la traduzione straniante è il mantenimento, nella traduzione svolta per un destinatario tedesco, della macrostruttura dell’atto di citazione italiano che prevede una diversa scansione delle informazioni rispetto alla Klageschrift tedesca, ma soprattutto una diversità strutturale legata al fatto di comprendere oltre alla proposizione della domanda giudiziale anche l’invito del convenuto a comparire davanti al giudice, elemento questo riservato in Germania a un atto diverso dalla Klageschrift, ovvero alla Ladung. Un esempio per la traduzione naturalizzante invece è, sempre riferito alla traduzione in tedesco di un atto di citazione italiano, la resa della forma infinitiva delle conclusioni italiane (Dichiararsi valida ed efficace l’offerta reale di cui alla premessa del presente atto) con la forma finita convenzionale della Klageschrift tedesca (Das Realangebot gemäß dem Tatsachenvortrag in dieser Urkunde wird für gültig und rechtswirksam erklärt). Questi due esempi fanno capire come, nella traduzione giuridica, lo straniamento e la naturalizzazione coesistano all’interno dello stesso testo.

Rifacendosi alla distinzione elaborata da Schreiber (1993) tra Übersetzung (traduzione), basata essenzialmente sulla richiesta di mantenere invariati nel testo di arrivo – a seconda dei casi (traduzione di un testo informativo, espressivo, ecc.) – il contenuto, la forma, l’intenzione o l’effetto, e Bearbeitung (rielaborazione), contraddistinta dalla volontà di intervenire nel testo di partenza rielaborandolo, ad es. nell’intento di adattarlo a un altro tipo di destinatario (traduzione per ragazzi o bambini di un testo letterario, scritto originariamente per adulti, ecc.), per traduzione rielaborativa si intende un metodo di traduzione giuridica caratterizzato da interventi quali la correzione del testo (in presenza di errori) o l’adattamento a un tipo di destinatario diverso (ad es. nel caso in cui si traduca un testo rivolto a un operatore del diritto per un giurista corredandolo di un apparato di note).

Con coredazione (cfr. 2.2.2), chiamata anche co-drafting, infine, si indica un metodo, o meglio una gamma di metodi, che “coordinate the place and time of the production of authentic texts and combine translating and drafting in various ways and degrees” (Doczekalska 2009: 123). In base al numero di drafter coinvolti, lo svolgimento del loro lavoro e l’incidenza di elementi di drafting e di traduzione, Doczekalska (2009: 122-129) distingue tra parallel drafting, alternate drafting, shared drafting, double entry drafting e joint drafting illustrando il relativo ambito di applicazione.

Quanto alle correlazioni tra i singoli fattori e i diversi metodi di traduzione individuati, vi è innanzitutto una correlazione tra scopo traduttivo e metodo di traduzione nel senso che, in presenza di uno degli scopi istituzionali o para-istituzionali della traduzione giuridica, lo spazio per la traduzione rielaborativa è generalmente limitato. Infatti le linee guida sulla traduzione giurata (beglaubigte Übersetzung von Urkunden) elaborata dall’associazione professionale tedesca BDÜ (cfr. Bundesverband der Übersetzer und Dolmetscher 1993) prevedono tra l’altro: a) che il traduttore, in caso di correzioni a mano effettuate nell’originale, lo faccia presente in una nota, b) che vadano tradotte, ed evidenziate come cancellate, anche le parti cancellate di un testo, c) che gli errori di battitura che riguardano delle parti del testo lasciate in lingua originale nel testo tradotto non vadano corretti, ma corredati di una nota. Nel caso della traduzione non istituzionale o della traduzione di bozze di testi, invece, lo spazio per la traduzione rielaborativa è maggiore anche se difficilmente esiste una strategia traduttiva prevalentemente rielaborativa. Una traduzione fatta, ad es., a scopo di comparazione giuridica, può prevedere un apparato di note per rendere più esplicite le differenze tra un ordinamento giuridico e un altro, mentre in presenza di errori nella bozza di un contratto, il traduttore è chiamato a collaborare con l’autore per correggerli sia nell’originale che nella traduzione.

Anche tra ordinamenti giuridici coinvolti e metodo di traduzione è possibile stabilire una correlazione. Si può affermare, infatti, che in caso di coinvolgimento di più ordinamenti giuridici (traduzione interculturale ovvero traduzione per un destinatario proveniente da un altro ordinamento giuridico) i metodi saranno quelli della traduzione straniante e della traduzione naturalizzante, mentre in caso di coinvolgimento di un unico ordinamento giuridico (traduzione intraculturale ovvero traduzione per un destinatario proveniente dallo stesso ordinamento giuridico) si ricorrerà anche al metodo della coredazione.

I metodi dipendono essenzialmente anche dalla funzione del testo tradotto. Se, infatti, nella traduzione interculturale la funzione del testo di arrivo è performativa, cosa che raramente succede (cfr. 2.2.3), il metodo sarà prevalentemente naturalizzante. Se la funzione del testo di arrivo è invece informativa, cosa che succede nella stragrande maggioranza dei casi, il metodo sarà in parte straniante, in parte naturalizzante. All’interno di una traduzione straniante, infatti, ci sono sempre degli spazi più o meno ampi per la naturalizzazione, ad es., nel caso della sopra nominata corrispondenza funzionale dei mezzi linguistici convenzionali. La formula con vittoria di spese e competenze, tipica dell’atto di citazione italiano, ad es., conosce quale corrispondente funzionale, tipico della Klageschrift tedesca, la formula Der Beklage trägt die Kosten des Rechtsstreits, mentre non esiste un corrispondente funzionale per la formula con promessa di rato e valido, tipica delle procure italiane, per la resa della quale va invece individuato un procedimento traduttivo adeguato. Allo stesso modo, una traduzione naturalizzante difficilmente non conterrà elementi di straniamento. Lo dimostra il caso, analizzato in Wiesmann (2012), della traduzione non esclusivamente naturalizzante di un contratto di lavoro tedesco in italiano con lo scopo di servire da modello a un contratto di lavoro italiano da ritradurre successivamente in tedesco con lo scopo diverso di permettere al destinatario di comprenderne il contenuto.

Infine ci sono delle correlazioni tra diritto applicabile e metodo di traduzione da una parte e tra status giuridico e metodo della traduzione dall’altra. Se si stabilisce, infatti, nella traduzione interculturale di contratti, che il diritto applicabile sia quello del contraente straniero, la traduzione tenderà alla naturalizzazione, diversamente, invece, la traduzione comporterà uno straniamento maggiore. E se, nella traduzione intraculturale, la traduzione deve avere lo stesso status giuridico dell’originale, si privilegerà il metodo della coredazione laddove esso sia applicabile.

Dei procedimenti traduttivi sono di particolare rilevanza quelli a livello terminologico ai quali il traduttore deve ricorrere in caso di problemi di equivalenza (cfr. anche Megale 2008: 88-109). Oltre a quelli proposti da Groot (1999: 208) e ripresi da Schmidt-König (2005: 225-226), ovvero a) uso del termine della lingua di partenza (ad es. statutes) ed eventuale spiegazione del concetto tra parentesi o in una nota (ad es. statutes (norme di produzione legislativa in contrapposizione a quelle di formazione giurisdizionale)), b) ricorso a una parafrasi (ad es. traduzione di reticenza con Verschweigen bedeutsamer Umstände im Rahmen der Zeugenvernehmung) o c) uso o creazione di un neologismo (ad es. Revisorenrat come traduzione per collegio sindacale o fiducie come traduzione per trust) con, se necessario, la relativa spiegazione di come va inteso, vanno nominati anche d) il ricorso a un termine neutro “indipendente da qualunque sistema giuridico” (Russo 2001/2002: 103) e il “nearest equivalent concept” (Weston 1991: 19) atto a rendere un determinato concetto con riferimento a un determinato contesto traduttivo.

3. Competenze del traduttore legale

In considerazione dell’importanza assunta dai fattori intra- ed extratestuali per la traduzione giuridica a causa delle conseguenze che ne derivano sul piano metodologico, la loro conoscenza rientra tra le competenze del traduttore legale (cfr. Wiesmann 2004: 166-179) in quanto competenza teorica.

Oltre alla competenza teorica serve al traduttore legale – come a ogni traduttore in generale – una competenza pratica che si manifesta in un adeguato approccio alla traduzione e in un’adeguata esecuzione. In primo luogo il traduttore legale deve capire se è in grado di affrontare la traduzione e come, ovvero tramite quali strategie di ricerca e di documentazione e con l’ausilio di quali risorse, può acquisire le conoscenze giuridiche e linguistiche eventualmente mancanti. In secondo luogo egli deve saper affrontare metodicamente la traduzione a) analizzando, in un’ottica di traduzione, i fattori pragmatici e, in un’ottica sia linguistico-contrastiva che giuridico-comparativa (cfr. anche Pommer 2006: 153-157), il testo da tradurre, b) utilizzando le risorse del traduttore legale, c) svolgendo la traduzione con ricorso al metodo di traduzione e ai procedimenti traduttivi più adeguati e d) revisionando la propria traduzione fino a ottenere una versione che risponda all’incarico attribuitogli.

Altre competenze imprescindibili del traduttore legale sono le conoscenze giuridiche e linguistiche sufficienti per affrontare la traduzione. Con le prime si intendono le conoscenze, riferite alla cultura o alle culture giuridiche coinvolte, a) delle materie oggetto della traduzione, b) del funzionamento del diritto e del modo di ragionare di giuristi e operatori del diritto (cfr. anche Cao 2007: 5), c) delle fonti del diritto e dei sistemi di informazione giuridica e d) della pratica del diritto, e queste conoscenze, comparative nel caso del coinvolgimento di due culture giuridiche, devono essere tali da costituire una solida base per ogni approfondimento che si dovesse rendere necessario all’atto della traduzione. Le conoscenze linguistiche, relative a entrambe le lingue giuridiche coinvolte nella traduzione, devono comprendere, oltre a quelle della terminologia giuridica, anche quelle della fraseologia del diritto, degli stili giuridici e delle convenzioni testuali.

Delle competenze del traduttore legale fa infine parte il saper usare le risorse disponibili. Una risorsa di primaria importanza ritengo siano i manuali di giurisprudenza, le enciclopedie del diritto, le leggi e le sentenze, risorse di tipo giuridico, dunque, utili per a) capire adeguatamente il testo da tradurre, b) operare l’eventuale confronto delle culture giuridiche coinvolte risalendo alle differenze concettuali, c) individuare delle soluzioni appropriate in caso di problemi di equivalenza e d) consentire i necessari approfondimenti. Solo successivamente si collocano a mio avviso le banche dati terminologiche e i dizionari o glossari giuridici bilingui. Anche se le banche dati non sono risorse prettamente linguistiche, essendo la definizione terminologica un elemento a carattere anche enciclopedico, esse non permettono quella visione d’insieme che serve per inquadrare correttamente il testo da tradurre. Di questo parere è anche Bonath (2009: 13) secondo il quale

Die [...] Frage, ob zur Ermittlung eines Äquivalents schon ein vergleichender Blick in ein einsprachiges Rechtswörterbuch der Ausgangs- und Zielsprache reicht, ist bei grundlegenden Rechtstermini wohl zu bejahen. Im Falle von Termini mit höherem Komplexitäts- oder Spezialisierungsgrad ist ein einfacher Vergleich der jeweiligen Originaldefinitionen aber oftmals nicht ausreichend. Vielmehr müssen Gesetze, rechtsdogmatische Literatur und im Einzelfall vielleicht sogar Rechtsprechung in Ausgangs- und Zielsprache aufgearbeitet werden, um die juristisch-lexikalische Gesamteinbettung der betreffenden Begriffe abschließend bestimmen und die optimale Übersetzungsvariante konkretisieren zu können.
Alla [...] domanda se, per individuare un concetto equivalente, possa bastare il confronto delle voci di due dizionari giuridici monolingui, uno della lingua di partenza e l’altro della lingua di arrivo, si può dare una risposta affermativa quando si tratta di termini basilari. In presenza di termini contraddistinti da un maggiore grado di complessità o specificità, invece, il confronto delle rispettive definizioni si rivela spesso insufficiente. Occorre consultare testi di legge e di dottrina e, a volte, anche testi di giurisprudenza relativi sia alla lingua di partenza che a quella di arrivo per inquadrare correttamente il concetto da un punto di vista giuridico-lessicale e per risalire al traducente migliore. (Traduzione mia)

Ulteriori risorse, da inquadrare sostanzialmente tra quelle di tipo linguistico, sono i formulari del diritto e i programmi di analisi testuale che permettono di risalire a collocazioni e convenzioni testuali proprie della lingua giuridica di partenza e soprattutto di quella di arrivo. Una risorsa, infine, che negli ultimi anni ha acquisito un’importanza sempre maggiore sono le memorie di traduzione e i programmi di traduzione assistita che meriterebbero un discorso che non può tuttavia essere trattato in questa sede.

Quanto al formato e alla disponibilità, le risorse possono essere, a seconda del tipo, disponibili in formato cartaceo o elettronico, offline o online in internet. Le risorse in internet diventano ogni giorno più numerose. Mentre diversi manuali di giurisprudenza possono essere attualmente consultati tramite google books, molti saggi scritti da giuristi sono raccolti in riviste online reperibili, tra l’altro, tramite i sistemi bibliotecari degli atenei (per l’Università di Bologna, ad es., si veda il sito http://www2.sba.unibo.it/cgi-bin/bdati/banchedati.pl?keys=Scienze%20giuridiche). Fornendo una panoramica delle banche dati di maggior interesse per le discipline giuridiche, questi siti informano anche su altri siti dove reperire le leggi, le sentenze e i testi di dottrina. Quanto alle leggi italiane, vanno citati in particolare la Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/) e il portale NORMATTIVA (http://www.normattiva.it/static/index.html), mentre per le norme europee il sito di principale interesse è http://eur-lex.europa.eu/ che permette di consultare e confrontare gli atti normativi comunitari in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. Le sentenze italiane sono accessibili sul Foro italiano online e su siti quali DeJure, Juris Data, Utet e de Agostini che, oltre alla giurisprudenza, forniscono anche informazioni sulla legislazione e la dottrina. Alcune tra le più importanti risorse internet di tipo enciclopedico riferite al diritto italiano vengono raggruppate su siti quali http://www.dienneti.it/dizionari/dizionari_giuridici.htm. Tra le banche dati terminologiche, invece, si segnala Bistro, il Sistema informativo per la terminologia giuridica dell’Accademia Europea di Bolzano, che permette, oltre alla consultazione degli esiti del lavoro terminologico svolto dall’Eurac (http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/preindex.en), anche l’interrogazione di vari corpora, tra i quali CATEx, un corpus parallelo italiano-tedesco che comprende il Codice Civile italiano e la sua traduzione in tedesco nonché altre leggi con rispettive traduzioni fra cui il Codice di Procedura Civile, la Legge Fallimentare e il Testo Unico delle Imposte sui Redditi riuniti, insieme alle leggi della Provincia Autonoma di Bolzano (http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/index.it?r=2). Chi, invece, abbia lui stesso raccolto un corpus di testi dello stesso tipo di quelli da tradurre lo può analizzare con il programma AntConc scaricabile gratuitamente da internet al sito http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html. Da non dimenticare, infine, sono i glossari elaborati dai membri di Proz.com e resi disponibili sul sito http://www.proz.com/glossary-translations/.

S’intende che tutte le competenze del traduttore legale vanno continuamente aggiornate per tenere il passo con gli sviluppi in ambito traduttologico, giuridico, linguistico, traduttivo e, non per ultimo, tecnologico.

4. Bibliografia

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5. Note

[1] Per i problemi terminologici e concettuali legati alla formazione di un diritto privato europeo si rimanda a Ioriatti Ferrari (2005: 1561).

[2] Sulla vaghezza di testi normativi si veda in particolare Bhatia et al. (2005). Sulle diverse funzioni della vaghezza di contratti e leggi cfr. Wiesmann (2006: 298-300).

[3] Per le difficoltà che conseguono dalle peculiarità della terminologia giuridica a livello di delimitazione estensionale della terminologia giuridica, da una parte, e di determinazione intensionale e della definibilità del termine giuridico, dall’altra, si rimanda a Wiesmann (2004: 22-47).

[4] Mentre Šarčević (1989: 278) parla in questo caso di equivalenza funzionale, da stabilire secondo i criteri sopra elencati, de Groot (1999: 206) parla di equivalenza approssimativa la cui accettabilità dipende essenzialmente dal contesto traduttivo.

[5] Sulle modalità di creazione del lessico comunitario si veda in particolare Cosmai (2007: 29-34).

[6] Grazie alla Skopostheorie di Reiss e Vermeer (1984) è stato infatti riconosciuto alla traduzione un rango non più subordinato all’originale bensì autonomo e di conseguenza senz’altro paritario.

[7] Sulla differenza tra pluri- o multilinguismo de jure (diritto inalienabile del cittadino comunitario) e pluri- o multilinguismo de facto (funzionale all’organizzazione del lavoro delle istituzioni comunitarie) cfr. Cosmai (2007: 15).

[8] Si rimanda all’art. 85 sui testi autentici che recita, nella traduzione italiana: “L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.” (http://docenti.luiss.it/ronzitti/files/2007/10/convenzione-di-vienna-sul-diritto-dei-trattati.pdf).

©inTRAlinea & Eva Wiesmann (2011).
"La traduzione giuridica tra teoria e pratica", inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II.
Stable URL: https://www.intralinea.org/specials/article/1798