Lingua, diritto e comparazione nel contesto europeo

Profili metodologici, tra opportunità e rischi

By Francesco Palermo (Univ. of Verona & European Academy of Bozen, Italy)

Abstract

English: The paper focuses on the interplay between comparative law and legal language of the EU, pointing out how closely intertwined these two elements are. While no development of the EU legal language is possible nor thinkable if not based on sound legal comparison, sometimes (mostly terminological) choices of the EU legal language are deliberately made irrespective (although not necessarily regardless) of the national legal languages. This is due to the 'hybrid' legal nature of the EU, in between intergovernmental organization and imitation of federal models.

Italian: Il contributo contiene alcune considerazioni sul rapporto tra comparazione giuridica e linguaggio giuridico dell’Unione europea, mettendo in evidenza la stretta relazione tra i due ambiti. L’elaborazione del linguaggio giuridico comunitario non è pensabile senza una precedente attività di comparazione; nel contempo, le scelte terminologiche e persino fraseologiche del linguaggio giuridico comunitario sono talvolta (e necessariamente) il frutto di scelte originali e volutamente slegate dai linguaggi giuridici nazionali. Ciò riflette la natura giuridica ibrida dell’UE, a metà tra organizzazione intergovernativa e imitazione di modelli federali.

Keywords: legal translation, co-drafting, european union, multilingualism, official use of language, traduzione giuridica, co-redazione, unione europea, multilinguismo, uso ufficiale della lingua

©inTRAlinea & Francesco Palermo (2011).
"Lingua, diritto e comparazione nel contesto europeo Profili metodologici, tra opportunità e rischi"
inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II
Edited by: Danio Maldussi & Eva Wiesmann
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Stable URL: https://www.intralinea.org/specials/article/1801

1. Introduzione: dall’uniformità alla compatibilità

L’assunto che sta alla base delle riflessioni che seguono[*], peraltro ormai diffusamente condiviso nella letteratura, è che il paradigma dell’integrazione europea, superata la fase dell’integrazione negativa e della complessiva prevalenza delle tendenze uniformanti, si trovi oggi nella fase della compatibilità. L’ordinamento comunitario[1]ha ormai cessato di imporre l’uniformità delle discipline, assestandosi piuttosto sulla ricerca di formule compatibili, e presupponendo pertanto un certo grado di compatibilità tra le regole operative e le tradizioni costituzionali degli Stati membri. Pertanto, riflettere di integrazione comunitaria come di un processo basato essenzialmente sull’uniformità di soluzioni imposte “dall’alto”, anziché sul più complesso e sfumato concetto di compatibilità (che presuppone un sostrato comparativo assai più sviluppato), rischia di essere un approccio per molti versi fuorviante e di condurre quindi ad esiti problematici.

Ciò pare valere anche ed in modo particolarmente interessante in tema di rapporti tra lingua e diritto in ambito comunitario. Il graduale passaggio nel modo di essere dell’integrazione – semplificando: dall’uniformità alla compatibilità – non appare ancora sufficientemente esplorato, specie in riferimento alle delicate intersezioni tra la lingua e il diritto in un ordinamento che presenta almeno 28 facce (almeno una per ciascuno Stato membro e – almeno – una per l’ambito comunitario) e – almeno – 23 formulazioni linguistiche (quante sono le lingue ufficiali e di lavoro dell’UE – e il quadro potrebbe risultare ancora più articolato considerando il pluralismo territoriale all’interno degli ordinamenti degli Stati membri e il loro pluralismo linguistico, che come è noto incontrano qualche forma di riconoscimento in ambito comunitario)[2].

Il presente contributo intende riflettere essenzialmente su tre profili dei tanti che possono emergere dall’intrigante intersezione dei profili giuridici e di quelli linguistici relativi all’integrazione europea: in primo luogo il problema del metodo nell’interazione tra lingua e diritto (2.), tentando di porre l’attenzione su alcune premesse non sempre adeguatamente considerate, specie in relazione al fondamento metodologico del lavoro dei giuristi e dei linguisti e alla loro stessa formazione (2.1.), provando poi a fare il punto sul vecchio e mai risolto problema della necessità e dei limiti della sottoposizione della lingua a una disciplina giuridica (2.2.), per venire successivamente all’apporto della comparazione nella definizione dei rapporti tra lingua e diritto e nella soluzione di problemi interpretativi. In secondo luogo, ci si concentrerà sulla dimensione più propriamente comunitaria (3.), interrogandosi sulla questione delle competenze in materia linguistica e sui relativi confini (3.1.) e su come i rapporti tra ordinamenti in ambito linguistico si traducano (o meno) nell’utilizzo del metodo comparato nel lavoro linguistico (3.2.). In conclusione, si cercherà di dimostrare l’esistenza di una discrasia funzionale tra gli ambiti analizzati, che porta, nell’ipotesi adottata, a fornire una possibile spiegazione ad alcune delle maggiori difficoltà che il complesso rapporto tra lingua e diritto incontra in ambito comunitario, svolgendo alcune riflessioni sulla natura dell’ordinamento comunitario alla luce delle interrelazioni col fenomeno linguistico (4.).

La tesi di fondo è che, nonostante il cambio di paradigma in chiave comunitaria, e nonostante la strutturale diversità connessa alla differenza linguistica, il settore dei rapporti tra lingua e diritto sia tuttora eccessivamente influenzato dall’approccio che potremmo definire “uniformante” rispetto a quello che potremmo definire “compatibile” nella determinazione delle regole giuridiche intorno alla lingua in ambito comunitario, e che questo eccesso di semplificazione sia all’origine di alcune delle difficoltà teoriche e pratiche che il linguaggio giuridico comunitario pone.

2. Metodo linguistico e metodo giuridico. Problemi di compatibilità e il ruolo della comparazione

2.1. Lingua e diritto: metodi e obiettivi inconciliabili?

Se il paradigma essenziale in ambito comunitario è quello della compatibilità, emerge un primo problema in relazione al grado di compatibilità tra metodo giuridico e metodo linguistico. Quali sono i limiti dell’interazione “compatibile” tra i metodi e gli obiettivi delle due discipline?

Quelle del “giurista” e del “linguista” sono categorie astratte. Il giurista e il linguista (rectius, per quanto qui rileva, il traduttore giuridico), in quanto tali, non esistono: problemi e soluzioni variano molto a seconda del settore di specializzazione, degli ordinamenti e/o delle coppie di lingue considerate e del grado di analogia o differenza tra questi (diversi sono ad es. i problemi che si pongono al comparatista e al traduttore che si muovono nel diritto civile tedesco, francese o italiano ed a quelli che si occupano di temi pubblicistici o penalistici in ordinamenti continentali e di common law). Per molti versi, il comparatista non può che essere un traduttore, e il traduttore giuridico non può che essere esperto delle questioni giuridiche che traduce. Sotto questo profilo si sconta una nota carenza nella formazione degli uni e degli altri, il che spesso rende il successo di entrambe le categorie più dipendente da fattori casuali che da scelte formative chiare.

Vi è inoltre una fondamentale e inconciliabile “differenza d’uso” dello strumento. Mentre il linguista che si occupa di linguaggio giuridico tende a creare “certezza” (spiegare il concetto, individuare la migliore traduzione, ecc.), il giurista è strutturalmente votato ad usare la lingua piegandola alle esigenze dell’argomentazione: ciò vale non solo per gli avvocati (che sono per definizione “di parte”), ma anche per le attività “neutre” per eccellenza, la giurisprudenza e la dottrina, che si fondano sull’interpretazione delle parole.

Occorre pertanto essere consapevoli del fatto che la formazione, i metodi di lavoro e gli obiettivi di giuristi e linguisti sono strutturalmente diversi, e che quindi il rapporto tra lingua e diritto è inevitabilmente un settore conflittuale e tutt’altro che consolidato quanto ai metodi dell’interazione interdisciplinare. Data questa elementare ma importante premessa, resta un fondamentale problema di fondo nel rapporto tra lingua e diritto, almeno sotto il profilo giuridico: quello relativo alle modalità e ai limiti della disciplina giuridica del fenomeno linguistico.

2.2. La lingua come oggetto di disciplina giuridica… e i suoi limiti

Come ampiamente e brillantemente dimostrato nell’ormai risalente saggio di Alessandro Pizzorusso, riecheggiato nel titolo di questo paragrafo (L’uso della lingua come oggetto di disciplina giuridica, in Le Regioni 1990, pp. 7 ss.), vi è da tempo una crescente diffusione dell’ambizione razionalizzatrice del diritto nei confronti della lingua. Tale ambizione si manifesta in modi diversi, da quelli più “classici”, connaturati alla disciplina e alla salvaguardia degli elementi simbolici o operativi per il funzionamento dello Stato o di sue parti – come la presenza di clausole linguistiche in molte costituzioni (Svizzera, Canada, Francia, Romania, Austria, ecc.), la disciplina sull’uso della lingua nel territorio dello Stato o in parte di esso, i fondamenti normativi della politica linguistica (anche assai invasivi, come la cd. Charte de la langue française in Quebec (l. 101/1977), o la loi Toubon in Francia (l. 94-665), o le leggi linguistiche catalana e basca, ecc.), le norme sull’interpretazione (per tutti l’art. 12 c. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile italiano) e quelle relative all’impiego della lingua (e al significato da attribuire a determinati atti) in specifici contesti (interpretazioni autentiche delle norme, regole sulla lingua nei contratti, negli atti notarili, nei processi, ecc.). – fino a norme relative alla lingua in generale, come nel caso della recente e controversa vicenda della riforma dell’ortografia tedesca (su cui F. Palermo, J. Woelk, La riforma dell’ortografia tedesca, in Nuova informazione bibliografica 4/2006, pp. 735 ss.).

Se la disciplina della lingua non risulta problematica quando si limita al settore giuridico (e specialmente costituzionale, concentrandosi sull’aspetto ideologico ed operativo della disciplina linguistica, con regole sull’uso della lingua: quale lingua usare e quando), lo è e non poco la pretesa di assoggettare l’evoluzione della lingua a regole giuridiche dotate di sanzione, perché in questo caso si configura una disciplina giuridica della lingua stessa e non solo del suo utilizzo. Oltre al menzionato caso della riforma dell’ortografia tedesca, vanno ricordati gli esempi della standardizzazione normativa di diverse lingue (dal basco all’ebraico, dal norvegese al ladino) o le norme linguistiche per specifici settori, come in particolare la pubblica amministrazione.

La questione è stata oggetto anche di decisioni del Tribunale costituzionale federale tedesco (BVerfGE 98, 218) e del Conseil constitutionnel francese (dec. 94-345 DC del 29 luglio 1994), che hanno ricordato come la lingua sia un fenomeno che mal si presta a costituire oggetto di disciplina giuridica. Le regole linguistiche sono per loro natura norme convenzionali, che evolvono nel tempo, che sono rispettate per consenso e non per imposizione. La disciplina giuridica della lingua (e non solo del suo uso) è quindi necessariamente problematica. Inoltre le attività di normazione linguistica sono svolte prevalentemente dai linguisti con strumenti linguistici, che però producono effetti giuridici.

Anche questo aspetto, apparentemente marginale rispetto alla riflessione relativa all’ambito comunitario (ma si vedrà in seguito che non lo è del tutto), dovrebbe indurre a un atteggiamento di prudenza nei confronti dei rapporti tra lingua e diritto. L’entusiasmo interdisciplinare, invece, troppo spesso tende a far dimenticare la delicatezza metodologica e, si direbbe, persino epistemologica, dell’interazione tra queste discipline. E’ insomma buona regola chiedersi sempre (e più volte) se e quanto sia necessaria un’attività di normazione linguistica, quali siano gli obiettivi che si propone, quali i metodi che si intendono seguire e quale il loro grado di compatibilità.

2.3. Comparazione giuridica e rivoluzione del rapporto con la lingua

Per questi motivi epistemologici (oltre che per altri di natura essenzialmente pedagogica e psicologica, come la pigrizia nei confronti dell’interdisciplinarità e la pretesa di autosufficienza disciplinare – e nazionale – del giurista di formazione classica), i giuristi – e di conseguenza l’ordinamento giuridico – sono stati tradizionalmente portati ad ignorare i problemi linguistici, sia in chiave semantica che sotto il profilo della traduzione[3]. Si direbbe quasi che il giurista classico è (stato) educato ad operare con le parole senza averne reale consapevolezza. Anche e soprattutto per ragioni dovute ad una formazione insensibile alla lingua, il giurista ha sempre ritenuto la lingua mero strumento “ancillare”: il giurista inventava, la lingua si adeguava. Ignorando che è vero il contrario: la lingua precede l’atto giuridico che la incorpora, dunque è il linguaggio a influenzare il giurista e non il giurista a creare il linguaggio. Per troppo tempo vi è stata quindi incomunicabilità tra i settori: in particolare, i giuristi hanno operato con gli strumenti linguistici che c’erano, senza impegnarsi nella ricerca di nuovi strumenti per il loro mestiere.

Questa situazione è andata mutando di pari passo con la diffusione del metodo comparatistico. Poiché oggi la comparazione si sta affermando come il metodo più efficace (o, per lo meno, il meno inefficace) per la comprensione del fenomeno giuridico, e poiché la comparazione non può prescindere dall’aspetto linguistico e traduttologico, anche la questione della lingua si è spostata, per il giurista europeo, dal piano (interno) dell’erudizione (muovendosi in una sola lingua, la questione riguardava al più la maggiore o minore capacità di plasmare quella lingua) a quello (esterno) della lingua come strumento di lavoro quotidiano (la necessità di operare con lingue diverse e dunque con la diversità dei concetti da queste sottese). Affinandosi il metodo comparatistico per la comprensione del diritto, si sono sviluppate le analisi sul diritto come scienza della cultura (Häberle), ed è aumentata la consapevolezza della necessità di studiare le relazioni tra lingua (linguaggi specialistici, traduttologia, terminologia) e diritto. Insomma, la scontata affermazione per cui la lingua è il ferro del mestiere del giurista va riletta alla luce della funzione del giurista europeo: le lingue sono il ferro del mestiere del giurista europeo, e il pluralismo linguistico rende necessario un approccio comparativo al diritto, in quanto scienza della cultura.

La necessità di muoversi su piani ordinamentali e linguistici diversi implica un approccio culturale al fenomeno della polisemia giuridica. E’ chiaro, infatti, che solo la consapevolezza comparativa del portato culturale dei concetti giuridici può consentire di risolvere insidie terminologiche (e dunque concettuali).

I possibili esempi sono numerosissimi. Per limitarsi al settore del diritto pubblico, si pensi al termine (e al concetto) di constitution, apparentemente immediato per il giurista italiano, che tuttavia richiede di operare ampie distinzioni tra il significato assunto negli Stati Uniti (dov’è, mutatis mutandis, più vicino al significato continentale, evocando primariamente un documento normativo di rango superiore alla legge) e quello evocato dallo stesso termine nel Regno Unito, dove, in assenza di una costituzione unidocumentale ed interamente scritta, si avvicina assai di più al concetto di “sistema di governo”. Parimenti, il termine government presenta analoghe insidie per chi approcci la traduzione giuridica senza il necessario bagaglio culturale comparatistico: è noto infatti che questo termine, nel diritto costituzionale britannico, non indica il “governo”, nel significato istituzionale che gli si attribuisce in Italia e negli altri ordinamenti continentali (il Consiglio dei Ministri, che nel Regno Unito si chiama cabinet), ma piuttosto l’(alta) amministrazione. Altro esempio emblematico di polisemia giuridica è il termine Bundesrat nell’area di lingua tedesca, che assume significati, ruoli e strutture profondamente diverse in Germania (dov’è organo federativo non camerale di incardinamento degli esecutivi dei Länder nel processo decisionale federale), in Austria (dov’è vera e propria seconda Camera, con poteri estremamente ridotti, composta di membri eletti dai parlamenti regionali in misura proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi politici ivi rappresentati) e in Svizzera, dove il Bundesrat è nel contempo capo dello Stato ed organo esecutivo, funzionalmente analogo al Governo, espressione “direttoriale” del Parlamento federale al quale non è tuttavia legato dal rapporto di fiducia.

Per la soluzione delle possibili insidie traduttologiche e concettuali non è sufficiente neppure la mera conoscenza tecnico-giuridica, nel senso della comparazione come sommatoria della conoscenza approfondita di diversi ordinamenti, quasi si potessero sommare gli ordinamenti con cui si ha (o si pensa di avere) dimestichezza. Occorre infatti approcciare la comparazione con le caratteristiche e le funzioni che le sono proprie, ossia quale strumento di conoscenza che possa, all’uopo, tradursi in vero e proprio metodo dell’interpretazione giuridica (come efficacemente sostenuto da Häberle, che lo ritiene il 5. metodo dell’interpretazione in aggiunta ai classici 4 elaborati da Savigny: letterale, storico, sistematico e teleologico), facendo della comparazione una tecnica di comprensione del diritto come fenomeno culturale e come scienza della cultura.

Anche in questo caso i possibili esempi sono numerosi. Il termine federalismo indica, in Europa, il percorso ideologico-politico che mira ad accrescere i poteri degli enti substatali, mentre la stessa espressione, negli Stati Uniti e in Canada, indica il fenomeno opposto, ossia il percorso volto ad incrementare i poteri del centro rispetto alla periferia (ciò che in Europa si chiama “centralismo”). E ancora, se è pacifico tradurre il termine tedesco Bundesstaat con l’espressione italiana “Stato federale”, non può dimenticarsi la differenza di significato attribuito al lemma nei due diversi contesti culturali: in Germania, data l’origine storica del sistema federale per via aggregativa ed intergovernativa, il federalismo è un fenomeno culturale prima ancora che giuridico, e lo Stato federale è indiscutibilmente un elemento connaturato alla forma di Stato, ossia al dover essere costituzionale dell’ordinamento, mentre in Italia, per la diversa origine storico-culturale, lo Stato federale è un ordinamento che si decentra essenzialmente per ragioni di migliore organizzazione, e il concetto può essere letto più come tecnica organizzativa che come valore costituzionale, e rientrare dunque più agevolmente nella categoria della forma di governo. Lo stesso aggettivo repubblicano, nella sua accezione originaria francese e statunitense, significa assai più della mera elettività delle cariche apicali dell’ordinamento, per indicare piuttosto qualcosa di più ampio, vicino a ciò che oggi normalmente si indica con l’aggettivo “democratico”. Ancora, il termine inglese doctrine, specie nella sua accezione statunitense, indica non già la “dottrina”, ma l’indirizzo giurisprudenziale, mentre ciò che nel continente si chiama comunemente dottrina (Lehre, ecc.) si indica in America con jurisprudence, e ciò a causa della matrice giurisprudenziale della dottrine giuridiche negli ordinamenti di common law e, per converso, del fatto che, nei sistemi continentali, figli della concezione montesquieiana della divisione dei poteri, le corti non possono avere una “dottrina”.

Gli esempi potrebbero continuare e potrebbero riassumersi nella nota massima di Rudolf Smend: “wenn zwei Grundgesetze dasselbe sagen, ist es nicht dasselbe” (“quando due principi dicono la stessa cosa non è la stessa cosa”). La comparazione come metodo conoscitivo ed interpretativo, e in ultimo come metodo di comprensione del fenomeno giuridico, è la tecnica indispensabile per muoversi nel pluralismo linguistico e concettuale richiesto al giurista moderno, e segnatamente al giurista europeo.

3. L’ambito comunitario

Ecco quindi che le considerazioni metodologiche sinora svolte si collegano fortemente e indissolubilmente alla dimensione comunitaria. Cosa c’è di tutto questo in ambito comunitario? Quanto la politica linguistica e l’attività di traduzione in ambito comunitario risentono di questi problemi e ne sono consapevoli? In altre parole, quanta comparazione vi è nel plurilinguismo dell’Unione europea? E dato che, come si è appena visto, solo un (corretto) approccio comparato può aiutare a superare le aporie concettuali, metodologiche ed epistemologiche tra lingua e diritto evidenziate in precedenza, e contribuire così a sbrogliare la matassa del plurilinguismo, necessario compagno di strada del giurista europeo e vieppiù di quello comunitario, cosa potrebbe essere fatto per valorizzare la dimensione comparatistica della traduzione comunitaria?

Per provare a rispondere a queste domande occorre dapprima ricostruire la genesi della politica linguistica comunitaria sotto il profilo della logica delle competenze, per verificare il quantum di dimensione internazionale e di dimensione costituzionale (comparata) vi sia in questo delicato settore dell’integrazione sopranazionale (3.1.), e in seguito analizzare l’approccio alla questione linguistica (e, per suo tramite, all’integrazione tout court) sinora seguito in ambio comunitario (3.2.), prima di giungere alla formulazione di qualche ipotesi conclusiva (4.).

3.1. Il problema del riparto delle competenze in materia linguistica

Sotto questo profilo, l’evoluzione della disciplina linguistica comunitaria sconta un deficit di approfondimento. Com’è noto, la genesi del sistema è stata di tipo internazionale classico, con l’attribuzione alle Comunità del potere di regolamentare l’uso delle lingue ufficiali e di lavoro nel rispetto del principio dell’equiparazione di tutte (Regolamento 1/58), sottraendosi così alle Comunità ogni formale potere di decisione in ambito linguistico. Per evidenti ragioni storiche e identitarie, è lo Stato a determinare le regole che disciplinano la propria identità linguistica, mentre l’Unione non può che limitarsi a riconoscere e rispettare le scelte degli Stati membri relative alla loro identità “nazionale”, potendo decidere soltanto sulla disciplina linguistica delle istituzioni comunitarie, e comunque solo all’unanimità. E infatti, a differenza di numerose altre organizzazioni internazionali, l’Unione non prevede alcuna definizione di lingua né di cultura, ed anzi le è imposto un obbligo di astensione nella determinazione della politica linguistica degli Stati.

Tuttavia, nel corso del tempo, sono venute affermandosi numerose eccezioni al principio dell’assoluta disponibilità statale delle questioni linguistiche, e le opzioni linguistiche dell’Unione sono andate assumendo dinamiche proprie, indipendenti dalle decisioni degli Stati. Così da un lato gli Stati hanno iniziato ad acconsentire a regole derogatorie rispetto al principio dell’assoluta parità linguistica[4]; dall’altro, e soprattutto, si è dato vita a vere e proprie scelte di politica linguistica in ambito comunitario, stabilendosi che gli organismi comunitari possono determinare un regime di ufficialità diverso da quello generale, che prevederebbe l’ufficialità di tutte le lingue ufficiali degli Stati (cfr. Tribunale di primo grado, sent. 12-7-2001, Christina Kik c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, causa T-120/99), e si è autorevolmente sostenuto che l’uguaglianza tra le lingue ufficiali non è affatto un principio fondamentale del diritto comunitario, potendo piegarsi alle esigenze dell’efficienza (così espressamente le conclusioni dell’A.G. Jacobs nel procedimento d’appello del caso Kik, davanti alla Corte di Giustizia). Inoltre, anche alcune normative dell’Unione derogano al principio della parità linguistica (il caso più evidente riguarda la materia dei brevetti)[5], ed anche la prassi dei vari organi dell’Unione può modulare l’applicazione del principio di parità tra le lingue, andando nel senso di una riduzione delle lingue di lavoro[6]. Infine, com’è noto, l’Unione svolge politiche culturali e linguistiche di una certa importanza, che hanno un impatto non irrilevante su quelle degli Stati membri. In particolare, pure in assenza di espresse competenze sul punto, proliferano le azioni, non formalmente vincolanti e tuttavia determinanti l’esistenza di una vera politica linguistica integrata. E non è un caso che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel suo dichiarato intento di “rendere più visibili” i diritti e i principi già acquisiti al diritto costituzionale comunitario, affermi all’art. 22 che “l’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”, senza specificare ulteriormente se la disponibilità di tali diversità sia esclusivamente nelle mani degli Stati o se anche l’Unione possa avere un ruolo.

Sembra insomma che, al di là del dato formale, vi sia una reciproca interazione tra Stati e Unione. Gli Stati sono sì i “signori delle lingue”, ed impongono direttamente all’Unione le regole linguistiche, ma anche l’Unione è titolare di un potere di co-determinazione della propria politica linguistica indipendentemente dalla volontà (unanime) degli Stati, e talvolta, sia pure indirettamente, è anche in grado di influenzare le modalità operative delle opzioni linguistiche interne agli Stati medesimi. Ciò emerge con una certa evidenza dall’incidenza della giurisprudenza comunitaria in questioni linguistiche statali, e viene reso ancora più interessante e complesso dalla forte influenza di regole provenienti da altri ordinamenti esterni all’Unione e tuttavia concorrenti, almeno in questa materia, a determinare una delle “aree geo-giuridiche” di cui lo spazio europeo si compone: il Consiglio d’Europa e la OSCE, che prevedono strumenti di un certo rilievo pratico per la formulazione delle modalità operative del pluralismo linguistico e culturale e la tutela delle minoranze in ambito europeo. In definitiva, la competenza statale in materia linguistica non è più realmente esclusiva, né per ciò che attiene alla determinazione della politica linguistica dell’Unione, dotata in parte di dinamiche proprie, né per quanto riguarda il paradigma stesso dell’autodeterminazione linguistica, influenzata in senso pluralistico da aree di integrazione a maglie più larghe rispetto a quella comunitaria (Consiglio d’Europa, OSCE, perfino lo Spazio Economico Europeo), e in senso tendenzialmente restrittivo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Anche in un ambito formalmente del tutto sottratto all’integrazione europea, si manifesta dunque con chiarezza l’esistenza di modalità operative dell’integrazione che rendono permeabili gli spazi costituzionali di Stati e Unione, e rendono pertanto necessario un approccio comparato al problema. La politica linguistica comunitaria, dunque, nata in una logica tipicamente internazionale che ne lasciava la determinazione in via esclusiva agli Stati, è andata evolvendosi secondo logiche costituzionali, in cui i piani nazionali e comunitario si sono integrati e sovrapposti, determinando una reciproca permeabilità linguistica.

Si va pertanto evidenziando, persino in un settore formalmente e gelosamente riservato agli Stati, la tendenza dell’Unione a sviluppare politiche proprie separate da quelle degli Stati e a questi in qualche misura imposte, secondo la logica che potrebbe definirsi di “mimesi federale”, di imitazione, cioè, di logiche gerarchiche e separate che tenderebbero a connotare l’azione comunitaria come qualcosa di separato, persino in ambito linguistico, da quella degli Stati membri.

3.2. Comparazione e normazione. La “mimesi federale” in ambito comunitario

Come si è manifestata questa macro-tendenza dell’evoluzione delle competenze linguistiche sul piano del lavoro quotidiano rispetto all’intersezione tra lingua e diritto in ambito comunitario, e dunque, in primis, nel drafting multilingue e nella traduzione giuridica comunitaria? Nel concreto, quanta comparazione c’è nel rapporto tra lingua e diritto in ambito comunitario?

In ambito linguistico la “mimesi federale” si è andata sviluppando per ragioni probabilmente assai poco ideologiche e molto legate alla soluzione di problemi contingenti. Data la diversità strutturale e talvolta l’inconciliabilità tra concetti e termini, e data la necessità di addivenire ad una soluzione in tempi rapidi e con risorse umane numericamente limitate, occorre accordarsi sul significato da dare a un concetto o a un termine, e, nell’impossibilità di un accordo, occorre che qualcuno sia in grado di decidere. Così appare quasi inevitabile cadere, anche in ambito linguistico, nella mimesi federale, nelle categorie mentali che prevedono un ambito comunitario tendenzialmente separato da quelli nazionali e rispetto a questi sovraordinato. Si segue così anche per la lingua – paradossalmente, perché non esiste né può esistere, almeno formalmente, una “lingua comunitaria” come invece esiste un ordinamento giuridico comunitario, per quanto anch’esso integrato e niente affatto indipendente da quelli degli Stati membri – la logica seguita in tutti i settori di intervento dell’Unione: si afferma gradualmente la necessità di seguire uno standard comunitario, certo (più o meno) consapevole delle differenze tra gli ordinamenti nazionali (dunque più o meno sensibile alla comparazione), ma da queste slegato e indipendente.

Per meglio capire questa dinamica può ricorrersi al classico esempio dell’edificazione del sistema di tutela dei diritti fondamentali in ambito comunitario: da una sua iniziale negazione, alla sua prima affermazione (guarda caso, proprio per un problema di traduzione! Corte giust., sent. 12-11-1969, Stauder/Stadt Ulm, causa 29/69, in Racc., 419) e successivo sviluppo. Proprio nel leading case Stauder la Corte mostra questa scelta riguardo alla comparazione (giuridica e soprattutto) linguistica, affermando che la corretta interpretazione delle norme comunitarie “esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, ma rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche”. In seguito, confrontata col problema dello standard di tutela comunitaria dei diritti fondamentali rispetto a quelli nazionali, superando di slancio l’annoso dibattito dottrinario tra standard massimo e standard minimo nella tutela dei diritti, la Corte elabora uno standard comunitario, diverso da quello degli Stati, di cui può al più tenere conto attraverso la comparazione (le “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”) ma ai quali non è vincolata. In questo modo, ironicamente, per affermare il suo atteggiamento monistico nel rapporto tra ordinamenti, la Corte usa un atteggiamento dualistico assai poco comparativo, basandosi sui propri standard, diversi da quelli degli Stati membri. Anche in questo caso si è trattato di un’evoluzione senza reali alternative. Il tempo ristretto e la necessità di affermare l’autonomia dell’ordinamento comunitario impedivano la valutazione comparata di ogni aspetto.

Analogamente, lo sviluppo di una (per molti versi inconscia) mimesi federale in ambito linguistico è dovuto all’impossibilità di dominare 23 lingue e (almeno) 27 culture e all’impossibilità di conciliare concetti giuridici provenienti da tradizioni giuridiche diverse. Così l’attività comparatistica nel drafting multilingue e nella traduzione comunitaria diviene l’eccezione, al pari di quanto accade per la selezione, da parte della Corte di Giustizia, degli standard nazionali in tema di tutela dei diritti fondamentali. Il metodo pragmatico necessariamente seguito finora è dunque quello che tendenzialmente ignora la comparazione, si basa sulle cd. lingue pivot, azzera pertanto le specificità culturali e fa della traduzione (che in teoria non dovrebbe nemmeno esistere in ambito comunitario, poiché la co-ufficialità e l’assoluta parificazione implicano formalmente la co-redazione!) un passaggio mediato, una sorta di telefono senza fili. La soluzione diviene così di regola una decisione linguistica top-down, con elaborazione di canoni, criteri e soluzioni linguistiche proprie del linguaggio comunitario, da far successivamente penetrare nelle lingue nazionali, secondo la classica tendenza degli ordinamenti federali plurilingui. Accade così, ad es., che il Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, preveda la propria ratifica “conformemente alle rispettive norme costituzionali” (art. 54 TUE), che nelle pronunce della Corte di giustizia si parli talvolta di “disposizione litigiosa” (es. caso Stauder, cit.), che nell’art. 2 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali si affermi che “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato” (sic!), e in genere che si sviluppino formule linguistiche nuove e proprie del gergo comunitario.

4. A mo’ di conclusione. Lingua, diritto e comparazione nel contesto comunitario

Secondo un aneddoto diffuso in ambienti comunitari, nel corso dei negoziati in vista dell’adesione della Danimarca alle Comunità europee, il governo di quel Paese – espressione di una lingua certamente minoritaria e conosciuta da pochi – propose di risolvere la questione linguistica rinunciando all’ufficialità del danese e suggerendo l’adozione di inglese e francese come uniche lingue ufficiali e di lavoro in ambito comunitario. All’entusiasta reazione degli altri Paesi, il governo danese replicò tuttavia che la condizione sarebbe stata l’obbligo per i francofoni di utilizzare solo l’inglese e per gli anglofoni solo il francese, per porre tutti su un piano di parità. Si sa poi com’è finita.

Questa contraddizione tra semplificazione e complessità è ancora immanente all’approccio comunitario in ambito linguistico. Il diritto comunitario, e così la lingua (le lingue) del diritto comunitario, non hanno ancora risolto la contraddizione metodologica di fondo tra ordinamento tipicamente internazionale (Stati padroni delle lingue), mimesi federale (elaborazione autonoma di standard linguistici e politiche linguistiche in ambito comunitario) e approccio comparato (quanta comparazione è necessaria alla comprensione e al funzionamento del sistema comunitario, anche e soprattutto in materia linguistica). Così elementi di tutti e tre gli approcci si sovrappongono, creando un quadro talvolta confuso, che non consente di risolvere le contraddizioni epistemologiche di fondo tra lingua e diritto prospettate in apertura del presente saggio.

Risulta in ogni caso evidente come gli sviluppi del diritto comunitario come della redazione/traduzione giuridica comunitaria abbiano sinora fatto poco e cattivo uso della comparazione e, concentrati sulla soluzione di problemi contingenti sullo sfondo della necessità di affermare l’autonomia del sistema comunitario rispetto ai sistemi nazionali, non abbia sufficientemente considerato la questione della compatibilità, che sta alla base del metodo comparato. In questo modo, così come la tendenza dello sviluppo dell’ordinamento comunitario è sinora stata prevalentemente (con un deciso calo negli ultimi tempi) nel senso dell’elaborazione di soluzioni comunitarie “proprie”, diverse da quelle nazionali e quasi a prescindere da queste, anche la politica linguistica e l’attività di redazione e traduzione in ambito comunitario sembrano aver compiuto un percorso analogo. Sia l’ordinamento sia il linguaggio giuridico comunitario hanno per molto tempo (più o meno consapevolmente) imitato soluzioni “federali”, certo basandosi sul sostrato normativo e linguistico nazionale ma senza compiere una vera operazione comparativa.

Oggi, con le difficoltà del processo di integrazione e l’aumento delle lingue ufficiali e di lavoro, la parabola dell’imitazione di modelli proto-federali sembra giunta al termine (per le note tensioni istituzionali sui presupposti non chiariti dell’integrazione, e per le tensioni linguistiche date dall’impossibilità pratica di gestire 23 lingue ufficiali e 22 di lavoro), ed assume importanza cruciale la questione del rilancio del metodo comparato quale soluzione certo più complessa e forse costosa, ma unica in grado di ricomporre le aporie tra lingua e diritto in un contesto che complesso è e non può che essere. Ed anzi, appare necessario estendere il metodo comparato al raffronto tra discipline, elaborando metodi per la compenetrazione di diritto e lingua (diritti e lingue) che aumentino la “consapevolezza comparatistica” nell’analisi del diritto comunitario e nel lavoro linguistico in ambito comunitario.

5. Note

* Il presente contributo riprende ed aggiorna il capitolo pubblicato col medesimo titolo in: E. Ioriatti Ferrari (a cura di), La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche, Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2007, pp. 133 ss.

[1] Con la formale abolizione della Comunità europea e della struttura a pilastri dell’Unione a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), non sarebbe a rigore più corretto utilizzare l’aggettivo “comunitario”, almeno in riferimento ad atti adottati successivamente, imputabili all’Unione europea e non più alla comunità. In lingua italiana le proposte di soluzione del problema terminologico sono diverse, e tra i giuristi-linguisti dell’UE si sta gradualmente affermando un nuovo aggettivo (“unionale”), che tuttavia altri contestano – e che se si imponesse definitivamente rappresenterebbe un ulteriore esempio di quella “mimesi federale” (in ambito linguistico-terminologico) di cui si tratterà nel presente scritto. Per questo motivo in questo saggio si continua ad utilizzare l’aggettivo “comunitario”, pur nella consapevolezza della non piú perfetta aderenza tra questo aggettivo consolidato e il dato giuridico.

[2] Si vedano, ad es., gli accordi amministrativi conclusi tra la Commissione e il Consiglio e il Regno di Spagna (risp. in G.U.C.E. C 40/2 del 17-2-2006 e in G.U.C.E. C 73/14 25-3-2006), che prevedono la possibilità per i cittadini spagnoli di rivolgersi a queste istituzioni in tutte le lingue ufficiali in Spagna, senza costi aggiuntivi per la Comunità.

[3] Un interessante esempio di superficialità in tal senso è rinvenibile nella terminologia impiegata, in Italia, nei codici di rito. Così il codice di procedura penale non distingue tra interprete e traduttore, usando solo quest’ultima espressione per indicare chi traduce sia oralmente che per iscritto (art. 143 c. 2). La distinzione è invece presente al (ben più risalente!) codice di procedura civile (artt. 122 e 123).

[4] Tra i vari esempi, si ricordi come alcune lingue ufficiali a livello degli Stati membri non godano del medesimo status in ambito comunitario (è il caso dell’irlandese – che, pur difettando, fino al 2007, del carattere di lingua ufficiale dell’Unione, è una delle lingue in cui sono redatti i trattati e può essere usato come lingua nei procedimenti davanti alla Corte di giustizia – e del lussemburghese), e per converso diverse lingue, ufficiali in talune parti del territorio, non abbiano riconoscimento comunitario (ad es. il catalano, il basco e il galiziano in Spagna – ma v. i citati accordi amministrativi del 2006 –, o, prima dell’ultimo allargamento, lo sloveno in Italia e Austria).

[5] Il brevetto europeo è stato terreno di scontro tra gli Stati (anche) per motivi linguistici. La prassi finora invalsa è stata quella dell’utilizzo il più possibile della sola lingua inglese, considerando anche i costi assai più alti dei brevetti comunitari rispetto ad es. a quelli degli Stati Uniti, dovuti in buona parte ai costi e ai tempi di traduzione. Tuttavia l’adozione di una nuova normativa sui brevetti è stata a lungo bloccata da veti incrociati dei principali Stati (specie Italia, Spagna e Polonia), che insistevano per il riconoscimento dell’ufficialità della rispettiva lingua nel brevetto. Nel 2011 si è dato vita ad una cooperazione rafforzata tra 25 dei 27 membri (esclusi Italia e Spagna) che prevede la creazione di un brevetto europeo unico presentabile in sole tre lingue (inglese, francese e tedesco).

[6] Così ad es. nel Consiglio la documentazione è spesso predisposta soltanto in inglese, francese e talvolta tedesco. Analogamente, anche i verbali della Commissione sono normalmente scritti solo in alcune lingue. Soprattutto dopo gli allargamenti del 2004 e del 2007, che hanno portato le lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione a 23, si è ormai consolidata la prassi (di dubbia legittimità, ma indotta da regole di buon senso) di tradurre da e verso tre cd. “lingue pivot” (inglese, francese, tedesco) e da queste, successivamente e con sempre maggiori difficoltà e ritardi, verso le altre. Il Parlamento adotta per contro la regola per cui generalmente tutti i documenti vanno prodotti in tutte le lingue, anche se per ragioni pratiche la traduzione e l’interpretazione sono fatte solo verso inglese e francese e successivamente da queste si ritraduce nelle altre lingue ufficiali, creando talvolta non pochi problemi per la certezza del diritto. Anche sulla scorta del caso Kik, gli uffici comunitari hanno un regime linguistico ridotto, come nel caso di Eurostat (situato in Lussemburgo) in cui si usano solo inglese, francese e tedesco (v. http://europa.eu.int/comm/eurostat/). Con l’allargamento il Consiglio, pur mantenendo la formale equivalenza tra tutte le lingue ufficiali e di lavoro, mette a disposizione degli Stati una somma massima per le traduzioni, superata la quale ogni Stato che desiderasse richiedere traduzioni ne paga i costi a spese proprie.

About the author(s)

Francesco Palermo is professor for comparative constitutional law at the University of Verona and Director of the Institute for Studies on Federalism and Regionalism at the European Academy of Bozen. Lawyer and journalist, he works for several international organizations such as the Council of Europe and the OSCE. Among his main fields of research are: comparative federalism, minority rights, constitutional adjudication, European integration as well as language and law.

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©inTRAlinea & Francesco Palermo (2011).
"Lingua, diritto e comparazione nel contesto europeo Profili metodologici, tra opportunità e rischi"
inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II
Edited by: Danio Maldussi & Eva Wiesmann
This article can be freely reproduced under Creative Commons License.
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