La posizione giuridica (e sociale) del traduttore letterario nella Repubblica Federale Tedesca

Elementi di riflessione per i traduttori italiani

By Giovanni Nadiani (University of Bologna, Italy)

Abstract

English:

Italian: La forte consapevolezza e l’unitaria capacità organizzativa dimostrata dagli autori (e traduttori) tedeschi a partire dalla fine degli anni Sessanta ha portato la categoria a dei risultati giuridico-sociali per molti versi esemplari. E se, per rimanere in campo traduttivo, a livello europeo si danno paesi (ad es. Svezia, Paesi Bassi) con garanzie addirittura eccezionali per i lavoratori della traduzione letteraria, è fuor di dubbio che i risultati ottenuti dai lavoratori del settore nel mercato editoriale tedesco sia dal punto di vista del contratto di traduzione, sia dal punto di vista della “ridistribuzione aggiunta” dei diritti maturati con la pura e semplice pubblicazione, siano da considerarsi un notevole passo avanti verso il raggiungimento della “giusta mercede” del lavoratore intellettuale e fungere, in più punti, da modello e da stimolo anche per quelli italiani.

Keywords: translation profession, traduzione professionale, literary translation, traduzione letteraria, Germania, Germany, contratto di traduzione, translation contract

©inTRAlinea & Giovanni Nadiani (1998).
"La posizione giuridica (e sociale) del traduttore letterario nella Repubblica Federale Tedesca Elementi di riflessione per i traduttori italiani"
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0.Premessa

Dai risultati dello spoglio dei questionari sullo “stato giuridico e sociale del traduttore” sottoposti nel 1994 (l’unica indagine di questo tipo a livello europeo finora svolta) dalla Übersetzergemeinschaft - Interessengemeinschaft von Übersetzerinnen und Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke di Vienna alle rappresentanze nazionali di sedici paesi appartenenti al CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires), l’ente rappresentante ufficialmente gli interessi dei traduttori presso la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa, si evince un quadro molto variegato. In esso risalta negativamente la posizione giuridica (e, di conseguenza, sociale) in cui si trovano a operare i traduttori letterari italiani: “In einigen Ländern scheinen die Verleger die herrschende Vertragsfreiheit so weit auszulegen, daß sie die Übersetzenden fast wie Leibeigene behandeln. Die italienischen Verleger z. B. sind nicht einmal bereit, sich mit den Übersetzervertretern zu Verhandlungen an einen Tisch zu setzen”. [Rapp 1994: 1]. Molteplici sono le cause di questa “servitù della gleba” rintracciabile tra la stragrande maggioranza dei traduttori letterari esercitanti la cosiddetta libera professione - e quindi da considerarsi autori a tutti gli effetti - nel nostro paese, non ultima una lacunosa legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941) e la relativa prassi editoriale consolidatasi nel tempo, basata sulla disapplicazione di tale legge per il tramite delle scappatoie consentite dalla legge stessa, in particolare dall’art. 107, che prevede la libertà di trasmissione dei diritti con “qualsiasi forma di contratto”. “Malgrado la precisa disciplina legislativa, che realizza la protezione giuridica mediante un’assimilazione della posizione del traduttore a quella dell’autore, tanto sul piano dei diritti morali quanto su quello dei diritti economici, nella pratica la protezione degli interessi dei traduttori non trova sempre un’effettiva realizzazione. Le cause principali di una tale situazione sono dovute alla circostanza che le traduzioni sono eseguite sulla base di contratti di prestazione d’opera o di vendita”. [Fabiani 1968: 232]. Causa dell’inevitabile soggezione del traduttore nei confronti dell’editore - soggezione che lo costringe ad accettare quasi sempre le condizioni di quest’ultimo, e cioè un contratto “capestro” di prestazione d’opera intellettuale o di vendita - è da ricercarsi, tra l’altro, nella scarsa considerazione sociale (quindi, economico-giuridica) in cui da sempre è (stato) tenuto in Italia il lavoro intellettuale, e in particolare quello letterario (e, di conseguenza, anche della traduzione letteraria), troppo spesso visto come mera attività da diporto ammantata di un romantico alone oltremondano o di un’ineffabile patina di prestigio da svolgersi nel tempo libero, e comunque mai da intendersi come “mestiere”. Diverse cose sono cambiate negli ultimi decenni - soprattutto nei settori del lavoro intellettuale legati ai nuovi mezzi di comunicazione di massa -, ma la “permessività” garantita dall’art. 107 della legge citata, che di fatto vanifica il contratto di edizione, e il gravissimo dato di fatto che la SIAE - l’ente riconosciuto ufficialmente dallo stato per la tutela dei diritti d’autore - non intrattenga accordi specifici con gli enti stranieri demandati alla salvaguardia (attraverso articolatissimi e rigidi servizi di riscossione di royalties e di ridistribuzione tra i soci) dei diritti dei lavoratori della “parola”, perché incapace di dotarsi di aggiornati e democratici meccanismi di tutela lasciando i lavoratori più deboli (autori e traduttori) in balìa di un mercato mediale sempre più selvaggio, rendono l’idea delle condizioni “preistoriche” in cui si dibatte il traduttore letterario professionista in Italia.

La forte consapevolezza e l’unitaria capacità organizzativa dimostrata dagli autori (e traduttori) tedeschi a partire dalla fine degli anni Sessanta ha portato la categoria a dei risultati giuridico-sociali per molti versi esemplari. E se, per rimanere in campo traduttivo, a livello europeo si danno paesi (ad es. Svezia, Paesi Bassi) con garanzie addirittura eccezionali per i lavoratori della traduzione letteraria, è fuor di dubbio che i risultati ottenuti dai lavoratori del settore nel mercato editoriale tedesco (il secondo al mondo, dopo quello di lingua inglese, per giro d’affari) sia dal punto di vista del contratto di traduzione, sia dal punto di vista della “ridistribuzione aggiunta” dei diritti maturati con la pura e semplice pubblicazione (cfr. 3.), siano da considerarsi un notevole passo avanti verso il raggiungimento della “giusta mercede” del lavoratore intellettuale e fungere, in più punti, da modello e da stimolo anche per quelli italiani.

1. Il traduttore editoriale tedesco in qualità di libero professionista

1.1. Bundessparte Übersetzer des Verbands deutscher Schriftsteller in der Industriegewerkschaft Medien” (Sezione federale traduttori dell’Unione degli scrittori tedeschi del Sindacato lavoratori mass-media)

In Germania, i traduttori di opere letterarie e scientifiche esercitano un’attività creativa, cioè autoriale nel più vasto senso del termine, come specifica Klaus Birkenhauer, attuale direttore e a suo tempo iniziatore con Heinrich Böll, Max Frisch e Samuel Beckett dell’ Europäisches Übersetzer-Kollegium di Straelen am Niederrhein (una sorta di Casa del Traduttore letterario ormai famosa in tutto il mondo): “1. Die “literarischen Übersetzer” bearbeiten Bücher sehr verschiedener Art: alle Gattungen der schönen Literatur, aber auch den gesamten Sach- und Fachbuchbereich der Geisteswissenschaften (Geschichts-, Kunst-, Sprach- und Sozialwissenschaften).

- Sie übersetzen also jene Arten von Büchern, bei denen es wesentlich ist, den Gehalt in einem bestimmten Stil darzustellen;

- und sie übersetzen, da diese Werke sehr unterschiedliche Stile verlangen, immer in ihre Muttersprache.

2. Literarische Übersetzer sind, juristisch betrachtet, Mit-Urheber. Es gibt für ihre prinzipiell zwar Nachschöpferische, nämlich auf den Gehalt und die Gestalt des Originals verpflichtete, aber im einzelnen immer wieder durchaus eigenschöpferische Tätigkeit keine formelle Ausbildung. Ihre Qualifikation beweisen sie (wie alle anderen Schriftsteller) einzig durch ihre Publikationsliste.

3) Literarische Übersetzer arbeiten immer im Auftrag von (wechselnden Verlagen) und immer freiberuflich”. [Birkenhauer 1988/1997: 1].

Date queste premesse da tempo essi fanno parte perciò della VS, Verband deutscher Schriftsteller (Unione degli scrittori tedeschi). Con questa associazione nel 1974 essi sono entrati a far parte dell’IG Druck und Papier (sindacato dei lavoratori della stampa e affini), trasformatosi nel 1990 in Industriegewerkschaft Medien (sindacato rappresentante tutti i lavoratori impegnati nei mass media). L’organizzazione professionale dei traduttori raggruppa oltre 600 soci e rappresenta la stragrande maggioranza dei traduttori editoriali professionisti.

1.2. Il traduttore editoriale come lavoratore autonomo

In un foglio informativo dell’organizzazione citata è dato di leggere: “Wir sind als Übersetzende in aller Regel nicht angestellt, sondern freiberuflich tätig. Wir sind Urheber im Sinne des Urheberrechts und darin den Autoren gleichgestellt. Unsere Berufsbezeichnung ist nicht gesetzlich geschütz; wir brauchen daher keine fachliche Ausbildung nachzuweisen und kein Gewerbe anzumelden”. [Bundesparte 1997].

I traduttori editoriali tedeschi, al pari di quelli italiani, si considerano quindi lavoratori autonomi. In Italia “per la definizione di traduttore esercente la libera professione non sembrano esserci ostacoli ad assumere come riferimento la nozione di esercizio di arti o professioni, ossia l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di un’attività di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. [...] L’esercizio della professione risulta regolato, in via generale, dalla comune normativa del codice civile sul lavoro autonomo [...] con l’unica eccezione dei traduttori editoriali, regolati dal diritto d’autore (Legge 633/1941). [...] Essi sono infatti autori a loro volta di un’opera dell’ingegno, la traduzione, elaborazione creativa dell’opera originaria. Se tutti gli altri traduttori sono considerati sotto il profilo giuridico liberi professionisti, i traduttori editoriali sono invece autori a tutti gli effetti, come gli scrittori, gli artisti, i musicisti ecc. disciplinati dalla legge del 1941”. [Megale 1992: 218-219].

In Germania da un punto di vista fiscale e assicurativo la legge tedesca stabilisce la differenza tra lavoro dipendente e autonomo in questo modo: “Arbeitnehmer(in) ist, wer sich in einem Dienstvertrag zu einer bestimmten Arbeitsleistung verpflichtet, dabei den Weisungen des Arbeitsgebers unterworfen ist und unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg seiner Leistung bezahlt wird. Wer sich dagegen in einem Werkvetrag verpflichtet, ein bestimmtes Werk abzuliefern, in dessen Herstellung er frei ist, und dabei selbst das Unternehmerrisiko trägt, ist selbständig”. [Buchholz 1995: 35]. Siccome però l’“opera” cui ci si richiama in un “contratto d’opera” può talvolta consistere anche in una prestazione di “servizio” cui ci si richiama nel relativo contratto per il lavoro dipendente, il ministero delle finanze tedesco in data 5.10.1990 ha stilato un’apposita tabella di demarcazione ripresa dalle diverse casse previdenziali compresa la cosiddetta Künstlersozialkasse di cui possono entrare a far parte i traduttori editoriali autonomi.

1.3. Il traduttore, autore autonomo “garantito”

Come già accennato nella premessa, la fondazione dell’Unione degli scrittori tedeschi, una vasta e fino alla fine degli anni Ottanta compatta organizzazione a forte impatto politico-sindacale, proclamando “das Ende der Bescheidenheit”, la fine della modestia secondo il famoso slogan propagato da Heinrich Böll e da tanti altri più o meno noti colleghi, ha aumentato enormemente la forza contrattuale degli autori (in misura impensabile per lo scenario italiano) e, conseguentemente, dei traduttori letterari. La Verband deutscher Schriftsteller tra l’altro è riuscito nel 1982 a stipulare con i rappresentanti degli editori ovvero del commercio librario, il Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Verleger-Ausschuß, un contratto quadro per i traduttori - basato su quello degli autori - (Rahmenvertrag), aggiornato nel 1992, in cui vengono fissate le norme generali per i singoli contratti di traduzione (Normvertrag für den Abschluß von Übersetzungsverträgen). Se dal punto di vista dell’onorario specifico spettante al traduttore è lasciata all’abilità/forza contrattuale di quest’ultimo stabilirne con l’editore l’ammontare, non si può negare che il Normvertrag sulla carta e, in sostanza, anche nella realtà dei fatti vista la bassa percentuale in cui esso sembra venire disatteso dagli editori (10-15%) [Cfr. Rapp 1994], “garantisca” il traduttore letterario tedesco in misura non ideale ma consistente (e invidiabile per i colleghi italiani), come si ammette anche nel “prontuario” ufficiale per tutti i lavoratori intellettuali autonomi aderenti al sindacato IG Medien: “Die beiden Normverträge (per gli autori e per i traduttori, n.d.r) sind Standardformulare, die die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Autor/Übersetzerin und Verlag in zwar nicht idealer, aber doch korrekter Weise ohne die Fußangeln und Vertragsfallen regeln, die in ‘hauseigenen’ Vertragsformularen gern so gut versteckt werden, daß sie nur von Juristen aufzuspüren sind. Man kann diese Verträge guten Gewissens unterschreiben [...]”. [Buchholz 1995: 95]. Altre forme di tutela economica e previdenziale spettanti per legge ai traduttori - secondo parametri prestabiliti - sono garantite (mediante iscrizione gratuita) dalla Verwertungsgesellschaft Wort, la società stabilita dal legislatore per la riscossione e la distribuzione dei diritti maturati dalla riproduzione delle opere dell’ingegno legate all’impiego della parola (per la musica, compresi i testi delle canzoni e quant’altro, il cinema, le arti figurative ecc. vi sono società specifiche). Qui si seguito soffermerà su queste due principali forme di garanzia legale per il traduttore tedesco.

2. Il contratto-tipo di traduzione in Germania e in Italia

Analizzando il contratto di traduzione tedesco, l’Übersetzungsvertrag (d’ora in poi per brevità ÜV), colpisce immediatamente l’ ampia e accurata articolazione che presiede alla regolamentazione di tutti i passaggi della concreta operazione traduttiva nel suo complesso (dal trasferimento gratuito al Traduttore di una copia dell’originale da tradursi, alle correzioni delle bozze, alla consegna definitiva della Traduzione ecc.) e della sua Vermarktung, dell’utilizzazione economica (compresi gli impegni della parte responsabile di ciò, l’editore), e a tutte le relative implicazioni economiche legate a una prestazione d’opera intellettuale e al suo sfruttamento primario e secondario.

A fronte di tale articolazione dell’ÜV, il testo del Contratto di edizione di traduzione italiano (d’ora in avanti per comodità CET), denota una brevità e una povertà di clausole sconcertanti, dietro le quali si nasconde una voluta non-elaborazione di determinati punti chiavi (ad. es. la questione dei diritti secondari), tutta a scapito di chi traduce (d’ora in avanti Traduttore) a vantaggio della casa editrice (d’ora in avanti Editore), come a seguire si potrà dedurre, per raffronto, dall’ÜV.

§ 1 Vertragsgegenstand (Oggetto della pattuizione)

A fronte della sinteticissima clausola 1) nel contratto tipo italiano, l’ÜV stabilisce chiaramente l’oggetto della pattuizione [comma 1] e, inoltre, contempla:

a) la notifica da parte dell’Editore al Traduttore dei vari obblighi imposti al primo dal possessore della licenza dell’opera originale [comma 3];

b) l’impegno specifico dell’Editore alla salvaguardia dei diritti di terzi [comma 4];

c) d’altro canto il Traduttore è obbligato a far presente all’Editore l’esistenza di tutti quei diritti a lui noti che possano essere infranti con la Traduzione (diritti morali, di citazione, di riproduzione di immagini ecc.) [comma 4].

§ 2 Rechte und Pflichten des Übersetzers (Diritti e doveri del Traduttore)

Mentre nel CET diritti e doveri del Traduttore sono elencati in modo sintetico e disorganico, l’ÜV li distingue nettamente in due articoli separati. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi del Traduttore si fa notare:

a) l’impegno del Traduttore a tradurre di persona l’opera in questione senza intaccare i diritti morali di paternità dell’autore dell’opera originale [comma 1];

b) la richiesta di autorizzazione all’Editore per un eventuale “subappalto” a terzi [comma 1];

c) l’impegno del Traduttore a tradurre in modo adeguato, senza abbreviazioni, aggiunte o modifiche di alcun genere rispetto all’originale [comma 2];

d) la clausola precedente può prevedere eccezioni o aggiunte da concordarsi di volta in volta in un comma specifico [comma 3]; ulteriori, posteriori precisazioni a tale clausola necessitano di un accordo scritto [comma 4];

e) la precisa prassi da seguire nel caso che la traduzione non corrisponda alle aspettative dell’Editore: migliorie da parte del Traduttore stesso ovvero revisione da parte di terzi previo mantenimento dei diritti morali del Traduttore [comma 5];

e) la possibilità da parte del Traduttore di proibire all’Editore l’uso del nome nel caso vengano intaccati tramite revisione i propri diritti di paternità; d’altra parte l’Editore è autorizzato a citare il nome del revisore come co-traduttore [comma 6];

f) la possibilità di non utilizzazione della traduzione da parte dell’Editore qualora, applicati gli articoli 5 e 6, essa non corrisponda a quanto previsto dagli articoli 1-4 [comma 7].

Le implicazioni dell’insoddisfazione dell’Editore nei confronti della traduzione (qui evidenziata in più punti) trova menzione nel contratto italiano all’articolo 5 limitatamente però a una modifica del compenso in caso di revisione da parte di terzi e all’articolo 4 - elemento molto più significativo - alla facoltà insindacabile dell’Editore di rifiutare la traduzione “escluso ogni compenso e ogni ragione o pretesa per la mancata pubblicazione”. Una clausola, questa, “capestro” per il Traduttore, che può veder vanificato totalmente il proprio lavoro e che, come si vedrà più avanti, non trova corrispondenza alcuna nell’ÜV.

§ 3 Rechte und Pflichten des Verlags (Diritti e doveri dell’Editore)

A ben leggere il CET si ha come l’impressione che l’Editore disponga solo di diritti e che gli obblighi siano esclusivamente a carico del Traduttore. L’ÜV invece, oltre a specificare il diritto dell’Editore a determinare a suo discrezione titolo, copertina, tiratura, data di pubblicazione, prezzo di listino e forma di pubblicazione, lo impegna:

a) salvo pattuizione contraria, a riprodurre, diffondere e pubblicizzare adeguatamente la traduzione; in caso contrario è tenuto a comunicarne immediatamente al Traduttore i motivi [comma 1];

b) a trasferire gratuitamente al Traduttore una copia dell’opera originale e -se concordato specificatamente- a mettergli a disposizione determinato materiale utile al suo lavoro [comma 2];

c) a informare il Traduttore delle modifiche del prezzo di listino [comma 3];

§ 4 Rechtseinräumungen (Cessione dei diritti)

A fronte di un unico articolo del CET elencante sinteticamente i diritti ceduti dal Traduttore all’Editore senza ulteuriori specificazioni, l’articolo pertinente dell’ÜV si sofferma sulla questione della cessione dei diritti in modo esteso e articolatissimo, distinguendo in particolare:

a) in un singolo articolo innanzitutto la cessione del diritto primario (Verlagsrecht/Hauptrecht) per la durata stabilita dalla legge sul diritto d’autore (Urheberrecht), cioè 70 anni, per tutte le edizioni e le tirature senza limite numerico [comma 1];

b) a parte [comma 2, 3, 4) vengono elencate tre serie dettagliate di diritti secondari. Tale acribia nel distinguere ed elencare i singoli diritti (ben 16 voci!) si spiega con le molteplici possibilità di sfruttamento del lavoro intellettuale nella dinamicissima società mediale tedesca contemporanea e le relative articolatissime forme di controllo cui è soggetto tale lavoro e di riscossione a favore degli operatori dei vari settori. A questo riguardo si presti nota al lemma “c” del comma 4 in cui si fa riferimento ad “ulteriori diritti tutelati dalla VG Wort” e, soprattutto, al comma 7 che obbliga l’Editore a comunicare al Traduttore tutte le informazioni necessarie affinché questi possa far valere i suoi diritti presso la VG Wort; si noti, inoltre, l’obbligo dell’Editore a informare il Traduttore sugli eventuali accordi di vendita dei diritti secondari più significativi nonché a fargli pervenire una copia per ogni volume pubblicato su licenza da altro editore [comma 6].

§ 5 Rückrufrecht des Übersetzers (Diritto di restituzione)

Questo diritto previsto dall’ÜV, di cui non si fa menzione nel CET, impegna l’Editore a informare immediatamente il Traduttore della sua eventuale intenzione a non impiegare la traduzione (o a non sfruttarla ulteriormente, a cui è obbligato stante gli articoli 2.7 e 3.1. In tal caso in forza dell’articolo 41 della legge sul diritto d’autore (Urhebergesetz) il Traduttore ha la facoltà di “richiamare” a sé la traduzione.

§ 6 Honorar (Compenso)

La dettagliata ramificazione della cessione dei diritti trova adeguata soluzione nelle differenti clausole che possono regolamentare il compenso. A differenza del CET che, nella sinteticità dall’articolo, prevede il pagamento “a stralcio, da corrispondersi all’approvazione della traduzione”, senza tuttavia indicare termini di tempo precisi in cui tale approvazione verrà comunicata, il traduttore tedesco -al pari di altri suoi colleghi europei, ma non di quelli italiani- può:

a) trattare con l’editore diverse possibilità di pagamento che tengono conto delle condizioni in cui egli è costretto a lavorare [comma 1];

b) trattare con l’Editore uno o più compensi supplementari, in percentuale o complessivi (una tantum) nel caso che la vendita dell’opera superi determinate tirature [comma 2];

c) ottenere dall’Editore in percentuale ovvero in partizione compensi dal ricavato relativo allo sfruttamento dei diritti secondari sulla base di quanto specificato nell’articolo 4.2,3 [comma 4];

d) ottenere dalle Verwertungsgesellschaften i compensi sui diritti supplementari secondo i relativi statuti.

Non specificato nell’ÜV perché sostanzialmente dato per scontato (Cfr. Buchholz 1995: 95) è l’applicazione nei riguardi del Traduttore, al pari di ogni altro autore, del cosiddetto Bestsellerparagraph, secondo quanto fissato dalla legge sul diritto d’autore, consentendogli di richiedere all’Editore un supplemento d’onorario nel caso l’opera abbia avuto un successo tale da rendere palese la sperequazione tra l’onorario complessivo concordato e il guadagno dell’editore: “Steht das vereinbarte Honorar ‘in einem großen Mißverhältnis zu den Eträgnissen aus der Nutzung des Werkes’, so bestimmt § 36 UrhG, daß der Vermarkter auf Verlangen des Urhebers den Vertrag so ändern muß, daß der Urheber eine ‘den Umständen angemessene Beteiligung’ bekommt. [...] Hat also ein Verlag mit einer Übersetzerin ein auflagenunabhängiges Pauschalhonorar ohne Erfolgsbeteiligung vereinbart [...] und wird das Buch unerwartet gut verkauft, so kann die Übersetzerin eine neue Honorarvereinbarung verlangen”. [Buchholz 1995: 64-65].

§ 7 Abrechnung (Calcolo delle spettanze)

Punti significativi regolamentanti il calcolo delle spettanze da pagarsi sono:

a) l’obbligo dell’Editore ad accollarsi l’I.V.A. nel caso il Traduttore sia in possesso di partita I.V.A.;

b) la definizione del termine esatto in cui avviene il rendiconto e relativa liquidazione;

c) la possibilità del Traduttore di avere accesso, per il tramite di un esperto da lui delegato, ai libri contabili dell’Editore, il quale in presenza di errori a danno del Traduttore è tenuto al rimborso delle spese dell’ispezione.

§ 8 Vergütung bei Nichtverwertung der Übersetzung (indennizzo per mancata pubblicazione)

L’articolo 4 del CET prevede come corollario all’accettazione della traduzione - condizione essenziale per il pagamento della stessa - una clausola che dovrebbe suonare quasi offensiva per un traduttore professionista e che difficilmente si ritrova in altri settori lavorativi, cioè “l’espressa facoltà [data all’Editore] di rifiutare a suo insindacabile giudizio la traduzione [...] escluso ogni compenso e ogni ragione [...]”. L’ÜV prevede, al contrario, tra l’altro:

a) l’eventualità che la traduzione non venga impiegata: in tal caso l’editore è obbligato alla remunerazione del lavoro svolto secondo quanto concordato [comma 1];

b) se il mancato impiego della traduzione è da imputarsi al Traduttore, questi godrà comunque di un indennizzo secondo quanto stabilito dalla legge [comma 2];

c) nel caso l’Editore sia obbligato alla pubblicazione dell’opera e ciò non avvenga, il Traduttore può far valere i suoi diritti di risarcimento dei danni [comma 3].

§ 9 Manuskriptablieferung (consegna del dattiloscritto)

§ 10 Satz und Korrektur (Composizione e correzione bozze)

Mentre l’articolo 7 del CET al comma “a” prevede tra gli impegni del Traduttore la consegna della traduzione sottoforma di “dattiloscritto completo e pronto per la stampa” senza menzionare la correzione delle bozze o quant’altro intervento preliminare alla pubblicazione del libro vero e proprio, l’ÜV contempla invece:

a) la possibilità di consegna scaglionata del dattiloscritto [§9 comma 1];

b) l’impegno del Traduttore a correggere gratuitamente le bozze [§10 comma 1];

c) la possibilità del Traduttore a modificare il dattiloscritto originale e, nel caso che tali modifiche incidano per oltre il 10% sul costo della composizione, il suo impegno a contribuire alle spese per la parte eccedente [comma 2].

Mentre in Italia sembra essere ormai prassi consolidata e “pacifica” degli ultimi anni che, date le nuove tecnologie di produzione editoriale, il Traduttore consegni all’Editore assieme al dattiloscritto anche il relativo dischetto senza ulteriori implicazioni di qualsiasi carattere (proprietà, onorario), in Germania tale diversificazione del ciclo di produzione, che apporta all’Editore non poche facilitazioni, sempre più spesso trova riscontro in una nuova clausola (non ancora recepita dal Rahmenvertrag, la cui prima stesura nel 1982 non poteva ancora prevedere le innovazioni tecnologiche nel frattempo subentrate) stabilita di volta in volta dalle controparti secondo quanto consigliato dalle organizzazioni del traduttori: “Falls Disketten geliefert werden, muß erwähnt werden, daß diese Eigentum der Übersetzerin/Übersetzer bleiben und nur für die vom vertragsschließenden Verlag zu veröffentlichende Ausgabe verwendet werden dürfen. Mit Zustimmung der Übersetzerin/des Übersetzers (sprich gegen entsprechende Bezahlung) können sie auch für eine genaue spezifizierte Lizenzausgabe verwendet werden. Bei Lieferung von Disketten muß die Übersetzerin/der Übersetzer eine Beteilung an der Druckkostenersparnis von mindestens DM 2,—pro Normseite des übersetzten Manuskriptes erhalten. Wenn die Übersetzerin/der Übersetzer auch die Lektoratskorrekturen in die Diskette einsetzt, ist diese Arbeit ebenfalls separat zu honorieren. Die Druckerei erhält in diesem Fall eine diskette mit dem druckreifen Text. Die Eingabe von Satzkommandos in Disketten stellt eine weitere, unbedingt zusätzlich zu honorierende Leistung dar”. [Übersetzergemeinschaft s.d.: 1]

§ 11 Urheberbenennung (Citazione del nome dell’autore della traduzione)

Una conquista dei traduttori tedeschi è senz’altro l’obbligo dell’Editore contemplato dall’ÜV - a differenza del CET che non ne fa menzione - di citare il nome del Traduttore sul frontespizio dell’opera tradotta come pure sul materiale pubbicizzante l’opera singola, nonché quello di far apporre il nome del Traduttore da parte di chi pubblica la traduzione su licenza.

§ 12 Rezensionen (Recensioni)

Un’altra conquista dei traduttori tedeschi è il loro diritto ad essere informati sulle reazioni che il loro lavoro (la traduzione specifica) ha avuto nei media. Durante tutto il primo anno successivo alla stampa dell’opera tradotta l’Editore si impegna a far pervenire al Traduttore eventuali recensioni della stessa immediatamente dopo la loro pubblicazione, e, dopo il primo anno, a scadenza ragionevole.

§ 13 Freiexemplare (Copie gratuite)

Mentre nel CET l’Editore si impegna a consegnare al Traduttore una tantum 4 copie gratuite dell’opera tradotta, l’ÜV contempla, nella sua articolazione, che le parti possano accordarsi su un determinato numero di esemplari gratuiti a seconda della tiratura; il Traduttore può, inoltre, acquistare un non predeterminato numero di esemplari a prezzo scontato, che però, al pari degli esemplari gratuiti, non può assolutamente porre in vendita.

§ 14 Verramschung und Makulierung (Svendita e macerazione)

Anche nel caso di insuccesso del libro o nel caso che il successo non sia quello sperato e l’Editore si veda costretto a svendere il libro per il mercato del metà-prezzo o a mandarlo al macero l’ÜV stabilisce che:

a) l’Editore provveda alla svendita quando non sia stata piazzata una certa quantità annua prestabilita nel corso di due anni solari; in tal caso il Traduttore partecipa del ricavato in una data percentuale da stabilirsi qualora nel contratto sia stata prevista la clausola di compenso supplementare in base alla tiratura [comma 1];

b) l’Editore sia obbligato a comunicare le proprie intenzioni di svendita o macerazione al Traduttore [comma 3];

c) nel caso di svendita al Traduttore spetti il diritto di acquistare a prezzo di svendita il rimanente della tiratura in blocco (e non solo parzialmente), e nel caso di macerazione il diritto a prenderne possesso gratuitamente [comma 3];

d) il diritto del Traduttore di recedere dal contratto in caso di svendita o macerazione seondo quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore editoriale.

3. La “Verwertungsgesellschaft Wort” (Società per la tutela e la valorizzazione delle opere scritte e orali e per la riscossione e la ripartizione dei proventi derivanti da qualsiasi utilizzazione delle opere stesse)

Di seguito si cercherà di descrivere succintamente l’attività della VG Wort e i rispettivi compiti nei confronti del Traduttore, impresa necessaria poiché, secondo quanto constatato anche da Rapp [1994: 3] l’Italia ne è priva e non può pertanto intrattenere rapporti con gli enti stranieri competenti: “In den meisten Ländern sind staatliche oder staatlich genehmigte Verwertungsgesellschaften, Autorenvereinigungen oder Urheberrechtsorganisationen für die Verwertung und Verteilung der Rechte zuständig. In Griechenland und Italien existiert nichts dergleichen”. La S.I.A.E., infatti, pur contemplando tra le sue sezioni l’O.L.A.F. (Opere Letterarie e Arti Figurative), cui possono essere iscritti anche i singoli autori tra cui i traduttori, stante l’equiparazione disposta dalla legge sui diritti d’autore (art. 7 Statuto) [Calò 1984: 88], assolve per questi ultimi impegnati nel mondo editoriale (e quindi non teatrale) in realtà esclusivamente la protezione dell’opera non garantendo, a fronte di una consistente tassa d’iscrizione, nessun vantaggio economico in quanto non in grado di “valorizzare” in alcun modo il prodotto traduttivo.

In linea di principio per lo sfruttamento secondario delle opere dell’ingegno protette si dovrebbe esigere un compenso. Mentre questo in Italia accade principalmente nel campo della musica o dello spettacolo, in Germania ogni sfruttamento di qualsiasi opera protetta, è controllato fin nei minimi dettagli (prestito bibliotecario, fotocopie ad uso scolastico inclusi) da diverse “società di valorizzazione”, con compiti specifici a seconda dei settori artistici, espressamente autorizzate dal legislatore. Per il settore di nostro interesse è competente la VG Wort: “Die Verwertungsgesellschaft Wort nimmt die Interessen von Journalisten sowie von Autoren und Übersetzerinnen schöngeistiger, dramatischer, wissenschaftlicher, Sach- und Fachliteratur sowie von Drehbüchern wahr”. [Buchholz 1995: 73]. Ogni Traduttore può iscriversi a tale società mediante un apposito contratto gratuito (e senza quota associativa) col quale egli autorizza la società a far valere i diritti di lui per la riscossione dei proventi maturati; in assenza di uno specifico obbligo di notificazione - come nel caso del settore musicale - da parte di chi sfrutta una determinata opera rientrante nell’ambito di competenza della VG Wort, questa per gli accertamenti e conseguenti elargizioni si basa su un complesso sistema di notificazione (compilazione di apposite, dettagliate cedole) che comporta la partecipazione del diretto interessato. Da parte sua la società in questione è demandata, per legge, ad accertare in proprio:

- articoli di giornale riprodotti nelle rassegne stampa;

- opere letterarie e libri per l’infanzia autorizzate al prestito dalle biblioteche e ricorrenza del prestito;

- opere pubblicate lette alla radio o alla televisione;

- la quantità dei singoli generi testuali fotocopiati negli uffici pubblici (scuole, biblioteche ecc.);

- il numero delle fotocopiatrici poste in vendita e in attività.

I soci direttamente interessati devono notificare alla società:

- collaborazioni di vario genere radio-televisive;

- volumi pubblicati nell’edizione originale e, eventualmente, in nuova edizione rielaborata o in edizione su licenza ecc.;

- contributi superiori alle tre cartelle pubblicati su riviste specializzate o saggi collettanei;

- contributi con più di 3600 battute pubblicati sulle riviste dei vari “circoli della lettura”.

Tutte le cedole di notificazione devono pervenire alla società entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La ripartizione dei proventi, calcolati secondo un articolatissimo sistema di aliquote tanto maggiori quanto meno “diffuso” il genere testuale, avviene entro il mese di giugno dell’anno successivo alle prestazioni effettuate.

Ma per il Traduttore tedesco, oltre questi compensi supplementari garantito, in caso di necessità (malattia, invalidità, vecchiaia ecc.) ha diritto per legge ad accedere alle sovvenzioni previste dalla società coi suoi rami Sozialfonds der VG Wort, Beihilfefonds der VG Wort, Autorenversorgungswerk der VG Wort.

4. La “Künstlersozialkasse” (la cassa sociale per gli artisti)

Dal 1.1.1983 è in vigore in Germania la legge sulla previdenza sociale degli artisti, Künstlersozialversicherungsgestz. Essa permette ai lavoratori autonomi in campo artistico e editoriale (e quindi ai traduttori) di ottenere, come nel caso dei lavoratori dipendenti, i contributi per la parte spettante al “datore di lavoro”. Essi sono tenuti a versare il 50 % dei contributi per l’assicurazione pensionistica, sanitaria e assistenziale alla Künstlersozialkasse (KSK). La percentuale spettante generalmente al datore di lavoro viene versata in gran parte dai cosiddetti “commercializzatori” (gallerie, editori, organizzatori musicali e teatrali, emittenti radio-televisive, produttori cinematografici, case discografiche, piano-bar ecc.): ogni quavolta essi infatti pagano un onorario a un libero artista devono notificarlo alla KSK versando il relativo contributo. Il residuo mancante viene integrato dallo stato. La KSK in quanto tale non è un ente di previdenza bensì solo l’ente demandato statalmente alla raccolta dei contributi per poi girarli all’ente pensionistico federale per i dipendenti pubblici, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, nonché alla cassa malattia scelta dall’assicurato [Buchholz 1995: 136].

Riferimenti bibliografici

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BUCHOLZ G. (1995). Ratgeber freie Kunst und Medien. Stuttgart: Schriftenreihe der Industriegewerkschaft Medien.

Bundessparte Übersetzer und Verband deutschsprachiger Übersetzer (1987). Kleines Berufsbild. Heidelberg (Foglio informativo).

CALO’ E. (1984). Manuale del traduttore. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. (In particolare il capitolo terzo).

FABIANI M. (1968). “Questioni di attualità in tema di protezione dei traduttori”. Il diritto d’autore.

Freundeskreis zur internationalen Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen e.V. (1997). Neue Wege der Übersetzungsförderung. Memorandum. München. (Dattiloscritto).

MEGALE F. (1995?). “La professione di traduttore in Italia”. La traduzione. Saggi e documenti I. a cura del Ministero per i Beni culturali e ambientali: 205-230. Roma: Ministero dei Beni Culturali.

Mittelstandsgemeinschaft Literarische Übersetzerinnen und Übersetzer (1995). Honorare 1995/1996 für literarische Übersetzungen. Stuttgart: IG Medien. (Foglio illustrativo).

NOLL A. J. (1994). Handbuch zum Übersetzungsrecht und Übersetzer-Urheberrecht. Wien: Verlag Österreich.

RAPP B. (1994). Die rechtliche und soziale Situation der Übersetzenden in den CEAT-Mitgliedsländern. Wien: Übersetzergemeinschaft. (Dattiloscritto).

RAPP B. (1997). “Übersetzergemeinschaft - Interessengemeinschaft von Übersetzerinnen und Übersetzern literarischer und wissenschaftlicher Werke”. Berufsbilder für Übersetzer und Dolmetscher: Perspektiven nach dem Studium, hrsg. von I. Kurz, A. Moisl: 170-176. Wien: WUV.

Übersetzergemeinschaft (s.d.). Was vor der Übernahme von Übersetzungsaufträgen unbedingt zu bedenken ist. Übersetzergemeinschaft. Interessengemeinschaft von Übersetzerinnen und Übersetzern literarischer und wissenschaftlicher Werke. Wien. (Dattiloscritto).

About the author(s)

Giovanni Nadiani (✝2016) completed a PhD in Translation Science at the University of Bologna and was a tenured researcher & lecturer in German Translation at the Department of Interpreting and Translation of the University of Bologna. Giovanni was also a prolific poet, playwright and author, and was widely viewed as one of the best dialect poets in Italy. His reputation was such that his works were translated into German, Flemish and Catalan (among others) and he was awarded a number of literary prizes both in Italy and abroad. Giovanni was also a founding member of Intralinea and acted as coordinating editor for a number of years.

©inTRAlinea & Giovanni Nadiani (1998).
"La posizione giuridica (e sociale) del traduttore letterario nella Repubblica Federale Tedesca Elementi di riflessione per i traduttori italiani"
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